La Piattaforma per le notifiche digitali, forse la vedremo.

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La Piattaforma per le notifiche digitali, forse la vedremo.

Vi ricordate la P.N.D.A.P.A. (Piattaforma per la Notificazione Degli Atti della Pubblica Amministrazione?

Era stata prevista dall’art. 1, comma 402, della l. 27 dicembre 2019, n. 160 – come successivamente modificato ad opera del d.l. 76/2020, convertito con modificazioni dalla l. 120/2020, e del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108 – per rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini.

Un ruolo centrale lo occupa il Gestore della Piattaforma (PagoPA S.p.A.), che rende disponibili ai destinatari -ai quali assicura l’accesso alla Piattaforma, personalmente o a mezzo delegati- i documenti informatici oggetto di notificazione, assicurandone l’autenticità, l’integrità, l’immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità.

Ma andiamo con ordine; il garante privacy si è pronunciato, con provvedimento 369 del 14 ottobre 2021, sullo schema di d.P.C.M. (da adottare ai sensi dell’art.26, comma 15, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76) finalizzato a rendere concretamente possibile l’avvio della Piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica.

In via di sintesi ricostruttiva, si evidenzia che il Gestore, per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall’amministrazione, invia al destinatario l’avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l’esistenza e l’Identificativo univoco della notificazione (IUN), nonché le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione. L’avviso di avvenuta ricezione è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un indirizzo PEC o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato: a) inserito in uno degli elenchi di cui all’INI-PEC, all’IPA o all’INAD (di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – di seguito, CAD); b) eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione; c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite Piattaforma (comma 5). Se tali destinatari abbiano comunicato un recapito diverso (indirizzo email non certificato, numero di telefono, ecc.), il Gestore invia anche un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni, nonché lo rende disponibile tramite il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del CAD (di seguito, punto di accesso telematico);    in caso di casella di PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato saturi, non validi o non attivi, dopo due tentativi, il Gestore rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l’avviso di mancato recapito del messaggio, e dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico, nonché invia a quest’ultimo anche l’avviso di cortesia (ove possibile). Interessante la trafila inerente il caso in cui il destinatario del piego non disponga di un indirizzo PEC. Ai destinatari non titolari di un indirizzo PEC o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, l’avviso di avvenuta ricezione è notificato senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, direttamente dal Gestore. Ove all’indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l’avviso di avvenuta ricezione (per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico), vengono svolti accertamenti (il cui esito viene comunicato al Gestore) al fine di individuare un indirizzo alternativo presso cui inviare l’avviso di avvenuta ricezione; in assenza di tale indirizzo alternativo, l’addetto al recapito postale deposita l’avviso di avvenuta ricezione sulla Piattaforma e lo rende così disponibile al destinatario, che in ogni caso può acquisirne copia dell’avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore del servizio universale di cui all’art. 3 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261. L’avviso di avvenuta ricezione contiene l’indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla Piattaforma e il codice IUN mediante il quale ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. Il Gestore invia ai medesimi destinatari anche un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione, rendendolo disponibile tramite il punto di accesso telematico.

Ma senza dilungarci troppo, arriviamo al punto: il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare ai sensi dell’art. 26, comma 15, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, in materia di “Piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione”. Ciò significa che, forse, di qui a poco, questa P.N.D.A.P.A. prenderà avvio reale.

GarantePrivacy-9716841-1.1

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