Quesito: Attività di somministrazione in area condominiale ad uso pubblico.

1
6673

DOMANDA: Comandante, ti chiedo un chiarimento su questa tematica: bar, provvisto di autorizzazione per l’attività di somministrazione, occupa uno spazio condominiale ad uso pubblico con tavolini, sedie e casse acustiche per diffusione di musica. Non vi è alcun permesso da parte del condominio per tale occupazione. Come si può intervenire?Grazie per la risposta che vorrai darmi. C.te Polizia Municipale di M. (CE)

RISPOSTA:
Poiché il quesito verte sulla occupazione di un’area privata aperta all’uso pubblico con sistemazione di tavolini e sedie per gli avventori di un bar, oltre alla diffusione di musica con apposite casse acustiche, si ritiene opportuno dapprima chiarire che siamo in presenza di un’area occupata di proprietà privata sulla quale è costituita una servitù di uso pubblico o di pubblico passaggio.

Trattandosi, nel caso in specie, di un pubblico esercizio, tale servitù non è costituita in favore di soggetti determinati, ma di una pluralità indeterminata di persone che usufruiscono dell’area per soddisfare un interesse comune, pubblico e generale.

Sul tema è intervenuto anche il Ministero dei Trasporti, che ha fornito chiarimenti riguardo alla disciplina e gli interventi sulle aree private aperte al pubblico.

Il Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione Generale per la Motorizzazione, Divisione VIII, con il Parere n. 16789/2008 ha precisato che, ai sensi dell’art. 2, c. 1 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), ai fini dell’applicazione delle norme del Codice, si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Da tale definizione ne consegue che ciò che conta non è tanto se la proprietà della strada sia pubblica o privata, quanto l’uso effettivo della stessa (Cass. Civile, Sez. IV, sentenza n. 23733/2012); pertanto, anche se l’area è privata ma è destinata ad un uso pubblico ovvero al pubblico passaggio, sarà soggetta alla disciplina del Codice della strada ed il Comune sarà tenuto alla regolamentazione della circolazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, con apposizione e manutenzione della segnaletica stradale ex articolo 37, comma 1, lett. c).

Mentre, per l’occupazione della sede stradale troverà applicazione l’articolo 20 dello stesso codice.

Sul tema si è pronunciata anche la Cassazione Penale, Sez. IV, che con la sentenza      n. 7671/1983 ha chiarito “le norme sulla disciplina della circolazione stradale devono trovare piena applicazione anche su strada o spiazzo privato frequentati da un numero indistinto e più o meno rilevante di persone, concretandosi in tal caso una situazione di fatto del tutto corrispondente all’uso pubblico che diventa preminente rispetto alla natura privata dello spiazzo”.

Da quanto detto, consegue quindi che le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi di legge, qualora siano utilizzate per lo svolgimento di attività commerciale, artigianale o di pubblico esercizio  sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa richiesta da parte dell’interessato e con l’esplicito assenso del proprietario dell’area interessata.

In assenza del richiesto titolo, l’occupazione dovrà essere sanzionata ai sensi dell’articolo 20 comma 4 del Codice della strada, con sanzione pecuniaria da € 173,00 a € 695,00, come precisato anche dal predetto parere del Ministero dei Trasporti, con l’applicazione della sanzione accessoria dell’obbligo della rimozione delle eventuali opere e delle merci poste sul suolo pubblico abusivamente, a proprie spese, con diffida nel verbale di accertamento.

Poiché il legislatore equipara le aree pubbliche alle aree private asservite ad uso pubblico, ricordiamo che tale fattispecie di occupazione suolo è anche soggetta alla relativa tassa come stabilito dal D. Lgs. 507/93, art. 38, comma 3, che stabilisce “La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio”.

Infine, per la diffusione di musica attraverso le casse sonore disposte su detta area, si deve verificare se è stata presentata al Suap la scia con la documentazione di impatto acustico ai sensi della legge 447/95, art 8, a tutela dall’inquinamento acustico dei cittadini residenti.

Si coglie l’occasione per evidenziare che tale scia deve essere presentata anche da discoteche, circoli privati, pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi, ove sono installati tali impianti rumorosi.

In assenza di tale titolo, si deve procedere a verbalizzare il titolare ai sensi art 10, comma 2, della legge 447/95, con sanzione da € 1.000 a € 10.000, con pmr di € 2.000; ne consegue emissione di ordinanza sindacale di cessazione delle emissioni sonore, come prescritto dall’art 9 stessa legge.

Qualora il titolare dell’esercizio non si conforma alla predetta ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000 a € 20.000, con pmr di € 4.000, nonchè denuncia ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale, come disposto dal predetto art. 10, comma 1, della normativa sull’inquinamento acustico

Pubblicità

1 commento

  1. Se il bar con permesso condominiale per tavoli esterni deve pagare occupazione suolo pubblico in area delimitata da cartelli che dicono propietà provata?

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui