il TAR SARDEGNA II SEZ-Con sentenza pubblicata il 25 marzo 2021 Ha annullato l’atto di diniego di una domanda di condono edilizio relativo ad un manufatto abusivamente realizzato, in quanto il Comune ha posto a fondamento del proprio atto di diniego, una norma successiva all’ edificazione del manufatto oggetto di condono in quanto il fabbricato oggetto della domanda di condono risulta collocato in una zona urbanistica dove il “vigente PUC” subordina l’edificazione alla “redazione di apposito piano attuativo convenzionato”. Detta pronuncia risulta in chiara violazione dell’art. 34, comma 1, della legge n. 47/1985 che prevede di sanare opere “secondo le prescrizioni dell’allegata tabella, in relazione al tipo di abuso commesso ed al tempo in cui l’opera abusiva è stata ultimata”, tabella in cui figurano anche le opere edilizie abusive “non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”, nonché quelle non conformi alla vigente normativa urbanistica “ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge” e quelle “conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell’inizio dei lavori”; pertanto non è ostativo il rilascio del permesso a costruire per una disciplina urbanistica sopravvenuta alla realizzazione dell’opera abusiva, e pertanto l’atto di diniego è stato annullato dal giudice amministrativo affinché, , il Comune possa nuovamente pronunciarsi sull’istanza dell’interessata sulla base di una motivazione e istruttoria adeguate, nonché, se del caso, promuovendo l’avvio dei procedimenti amministrativi aventi a oggetto le valutazioni di natura paesaggistica e ambientale eventualmente necessarie.
nota: articolo 34 comma 1 legge 47/85, I soggetti di cui al primo e terzo comma dell’art. 31 hanno titolo, fermo il disposto di cui all’art. 37, a conseguire la concessione o l’autorizzazione in sanatoria delle opere abusive previo versamento all’Erario, a titolo di oblazione, di una somma determinata, con riferimento alla parte abusivamente realizzata, secondo le prescrizioni dell’allegata tabella, in relazione al tipo di abuso commesso e al tempo in cui l’opera abusiva è stata ultimata.
sentenza del 10 marzo 2021 TAR SARDEGNO II SEZ.



