Il comma 964 dell’articolo 1 dellaLegge di Stabilità, introduce, per finalità fiscali, un nuovo periodo nel corpo del comma 1 dell’articolo 103 del codice della strada. Si tratta di un piccolissimo stralcio del D.L.L. “Atto Camera: 1512”[1], arenatosi nel suo percorso parlamentare e riunito ad altri progetti di legge simili, tutti orientati al contrasto delle frodi mediante veicoli.
Il nuovo testo del comma 1° dell’articolo 103, dopo la novella, risulta essere: “La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l’avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso per reimmatricolazione all’estero, comprovata dall’esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione. L’ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri”.
Una modifica che, in sostanza, poco o nulla aggiunge in favore dell’esigenza di sicurezza stradale insita nella necessità di paralizzare il fenomeno della “esterovestizione” delle auto immatricolate in Italia.
Pino Napolitano
[1]“ Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero"