L ordinanza del Ministero della Salute del 27 maggio 2024 ha prorogato al 2 dicembre 2024 la disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. La proroga è riferita all’Ordinanza Ministeriale del 21 luglio 2011 che regolamenta le modalità e l’ impiego di “CIUCCI E CAVALLI” – equidi-. Gli organizzatori devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per fantini, cavalieri ed animali in conformità della citata ordinanza. Le manifestazioni devono essere autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica dell’ente o comitato organizzatore previo parere favorevole della C.C.V.PP.SS. ( o provinciale) di cui agli articolo 141,141 bis e 141 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 che verifica le condizioni essenziali finalizzate alla tutela della pubblica incolumità e del benessere degli animali. L’ordinanza contiene i requisiti personali riferiti ai fantini e cavalieri che:
non devono aver riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonche’ risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti. art. 2
per gli animali: E’ vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante. art. 3
allegato A Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela dell'incolumita' pubblica e del benessere degli animali a) Il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l'incolumita' dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonche' delle persone che assistono alla manifestazione. b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo ad attutire l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti. c) Il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute. d) Il tecnico di cui all'art. 1, comma 2 e' formato attraverso uno specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico-sportivi di riferimento, ASSI e FISE, ed e' inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi e pubblicato sui rispettivi siti internet. I citati enti provvedono a stabilire e rendere pubblici i requisiti necessari per la certificazione dei percorsi formativi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. e) La ASL competente per territorio garantisce la presenza di un veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove. f) Gli organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione attraverso la presenza di: un medico veterinario di comprovata esperienza nel settore equino, che attua altresi' una visita veterinaria preventiva e certifica l'idoneita' degli equidi allo svolgimento dell'attivita', un'ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto cavalli idoneo e la disponibilita' di una struttura sanitaria veterinaria di riferimento. g) Per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale.