Promemoria sull’indipendenza tra sanzione pecuniaria e sanzione accessoria.

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Promemoria sull’indipendenza tra sanzione pecuniaria e sanzione accessoria.

Una non recentissima sentenza del Tribunale di Roma (Sez. II, 26-05-2011) ci ricorda che esiste una relativa ma consistente autonomia tra irrogazione della sanzione pecuniaria e irrogazione della sanzione della confisca.

Qui le parole centrali della motivazione.

Il procedimento di sequestro, da un lato, e quello di irrogazione della sanzione pecuniaria e della sanzione accessoria della confisca, dall’altro, sono del tutto autonomi con la conseguenza che i vizi dell’uno non inficiano gli altri (Corte Cass. I sez. 6.8.1988 n. 4866 ric. Prefetto Reggio Emilia c/Ca.; Corte cass. I sez. 30.12.1994 n. 11293, in USI Mass. civ. rv. 489464). Tale autonomia trova riscontro nella funzione cui assolve l’opposizione al sequestro ex art. 19 co. 1 legge n. 689/1981 che “tende a provocare da parte dell’autorità competente l’esame della legittimità ed opportunità del sequestro, nella prospettiva di ottenere la restituzione delle cose, anche in pendenza del procedimento di applicazione della sanzione amministrativa” e “determina nell’autorità l’onere di adottare sulla opposizione un provvedimento espresso di conferma del sequestro e di rigetto della opposizione, in mancanza del quale e trascorso il breve termine di dieci giorni la misura cautelare perde efficacia in relazione alla verifica della legittimità del provvedimento “l’opposizione al sequestro assolve alla stessa funzione degli scritti difensivi che gli interessati possono rivolgere all’autorità competente ad emettere l’ordinanza ingiunzione e provvedere alta confisca, giacché tende a provocare un accertamento negativo e la chiusura del procedimento con ordinanza di archiviazione, anziché con ordinanza di ingiunzione (art. 18 co. 1 e 2) …”, fatto salvo in ogni caso anche nella ipotesi di dissequestro – in considerazione dell’autonomia dei procedimenti e della natura di misura cautelare del sequestro – il potere dell’autorità di assoggettare a confisca con il provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria le cose già dissequestrate (sic: Corte cass. III sez. 14.1.12002 n. 348, ric. Casella c/Comune di Cervia). Tale autonomia riverbera anche nella differente disciplina procedimentale prevista, rispettivamente dagli artt. 18 e 19 legge n. 689/1981, con la conseguenza che la istanza di audizione personale prevista dall’art. 18 in relazione al procedimento di irrogazione delle sanzioni principale ed accessoria “non può trovare applicazione in via estensiva od analogica all’ipotesi della istanza di dissequestro prevista dal successivo art. 19, non solo perché questo articolo non prevede tale facoltà, ma perché l’art. 19 detta per il dissequestro una autonoma e completa procedura, improntata alla rapidità, che prevede l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere entro dieci giorni, scaduti i quali qualora la istanza non sia stata rigettata deve ritenersi accolta. ….. Con la procedura prevista dall’art. 19 il Legislatore, ritenuta la particolare afflittività del provvedimento di sequestro, ha all’evidenza inteso privilegiare la rapidità della decisione in sede amministrativa rispetto all’audizione della parte, che può essere recuperata in sede di opposizione alla contestazione o notificazione dell’infrazione, proposta ai sensi dell’art. 18 legge n. 689/1981” (Corte cass. I sez. 2.5.2006 n. 10143 ric. Comune di Roma c/Mo., fattispecie relativa ad opposizione a sequestro disposto ai sensi degli artt. 28 e 29 D.lgs. n. 114/1998)”.

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