Nella procedura di individuazione delle zone a traffico limitato l’Amministrazione deve considerare anche le ripercussioni sulle attività commerciali poste all’interno della zona o vi sono motivi ben superiori alle esigenze del singolo ?
Dopo contrastanti decisioni di vari Giudici Amministrativi, si segnala la decisione del Collegio napoletano che, con ragionamenti più che equilibrati, ha fatto un po’ di chiarezza sulle questioni sul tappeto.
I fatti. Un Comune, nell’intento di valorizzare una zona monumentale di epoca romana, provvedeva ad istituire una ZTL nel centro storico cittadino.
La titolare di una attività commerciale (una farmacia è pur sempre attività commerciale) si doleva del fatto che tali atti si riverberassero negativamente in termini di perdita di clientela sulla propria attività di farmacista.
Le ragioni del Comune, invece, vertevano essenzialmente nella affermazione che i provvedimenti fossero rivolti ad ottenere il miglioramento della mobilità pedonale mediante la definizione delle piazze, strade, itinerari od aree pedonali e delle zone a traffico limitato o, comunque, a traffico pedonale privilegiato, anche in considerazione della pressante necessità di ridurre il livello di inquinamento, sia atmosferico che acustico, nonché la necessità di preservare le strade del centro completamente ripavimentate con materiale di caratteristiche essenzialmente pedonali.
Le ragioni della ricorrente, facevano riferimento anche alla lesione del diritto alla libera circolazione dei clienti della farmacia, con conseguente compromissione del livello di adeguatezza dell’assistenza farmaceutica, né del diritto di iniziativa economica della ricorrente, essendo pregiudicata per gli avventori la possibilità di accedere liberamente alla farmacia.
La decisione del Tar Campania, a parte lo scrutinio di tutte le questioni procedimentali, ha stabilito, invece, che il diritto alla libera circolazione dei clienti della farmacia ed il diritto di iniziativa economica della ricorrente sono recessivi rispetto al prevalente interesse pubblico alla salvaguardia del diritto alla salute dei residenti e del patrimonio storico-culturale della comunità, tenuto conto anche della circostanza che in concreto tali diritti risultano solo minimamente incisi nel loro esercizio.
In conclusione, l’idoneità della ZTL ad incidere sulla riduzione dei fenomeni di inquinamento e sul miglioramento della circolazione stradale va rapportata essenzialmente ai residenti della zona soggetta a limitazione. Ragionare diversamente e pretendere, come sostiene la ricorrente, che l’idoneità della ZTL debba essere rapportata all’intero territorio comunale non può che comportare (inammissibilmente) la stessa impossibilità teorica di istituire una ZTL, essendo all’evidenza i suoi effetti migliorativi immediatamente percepibili nell’ambito territoriale di riferimento.
Michele Orlando
P.A.sSIAMO