Quesito
Veicolo per trasporto di cose uso proprio utilizzato per la vendita ambulante di frutta e verdura. E’ corretto sanzionarlo ex art. 82 cds con la necessaria sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, configurando, nel caso di specie, un uso speciale ex 203 reg. esec. cds?
Risposta.
Fissiamo delle premesse: l’articolo 82 del codice prevede che: “Per destinazione del veicolo s’intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche. Per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione economica”; la norma prosegue : “I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi”. L’articolo 203 del regolamento di esecuzione si riferisce alle caratteristiche tecniche del veicolo e non alla sua utilizzazione economica; tanto si desume da una serie diffusa di indicatori, non ultimo dei quali il tenore stesso del comma 2 dell’articolo 54 del Codice. Da qui la conseguenza che –sebbene si possa discutere dell’idoneità tecnica di un veicolo utilizzato per la vendita se non sia stato immatricolato come “gg) autoveicoli per uso negozio” (discussione da non prendere a cuor leggero in relazione alla necessità effettiva di una simile omologazione, da verificarsi caso per caso)- non è pertinente un incrocio tra norma primaria che si riferisce all’ “utilizzazione economica” con una norma secondaria che si riferisce alle “caratteristiche tecniche”, al fini di applicare una sanzione che attiene al primo dei nostri riferimenti (l’uso). Dal tenore del quesito si intuisce che il veicolo in questione sia di massa complessiva inferiore a 6 tonnellate. Ciò comporta la conseguenza che l’intestatario non ha bisogno di essere anche titolare della licenza autotrasportatore. Posto che “l’uso proprio” si configura quando si effettua un trasporto su un veicolo di cui si è intestatari (persona fisica o giuridica che sia) nell’interesse del proprietario/intestatario stesso, per svolgere la propria attività preminente che deve essere diversa dal trasporto, si ritiene che non si possa applicare al caso descritto la sanzione di cui all’art 82 CdS.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo