Non può ordinarsi l’innalzamento di una canna fumaria sul solo presupposto di un probabile immissione nocive di fumo.
Non può basarsi il provvedimento contigibile ed urgente su tale (non provato) motivo, essendo necessaria una adeguata istruttoria ed anche, come al solito, perché il risultato può essere raggiunto attraverso l’utilizzo degli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento.
segnalato da
MICHELE ORLANDO
IN ALLEGATO IL TESTO DELLA SENTENZA
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