L’articolo 116, comma 15, del codice della strada recita:
- Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e’ punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche’ revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi’ la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma e’ competente il tribunale in composizione monocratica
Come è noto, il reato di guida senza patente, punito con la sola pena dell’ammenda, è stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo dall’ articolo 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016, vigente dal 6 febbraio 2016.
È rimasta violazione penale, per espressa disposizione normativa, l’ipotesi di recidiva, definita dal decreto legislativo n. 8/2016 come reiterazione della violazione amministrativa.
La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 23 giugno 2016, n. 26185, ha trattato proprio la questione della valutazione della recidiva nel codice della strada, per un caso di guida senza patente, riferito ad un conducente riconosciuto colpevole di plurime violazioni dell’articolo 116, codice della strada (nell’arco di tempo dal 3 dicembre 2009 al 13 aprile 2010).
Dagli atti di causa risulta che l’imputato ha riportato altre tre denunce per il medesimo fatto, nell’arco di tempo dal 3 dicembre 2009 al 13 aprile 2010, e non già che il reato di guida senza patente sia stato commesso entro due anni da una precedente sentenza o un decreto penale irrevocabili
In particolare i giudici di legittimità hanno evidenziato quindi che la giurisprudenza è ormai consolidata nel senso che per la realizzazione della condizione di “recidiva nel biennio“, da cui conseguono importanti effetti sanzionatori in materia di circolazione stradale, rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede, e non la data di commissione dello stesso: ciò per ovvie esigenze di garanzia, giacchè solo dalla data della irrevocabilità può aversi per conclamata l’affermazione di penale responsabilità del soggetto, che prima può solo, più o meno fondatamente, presumersi, con il rischio di dar luogo decisioni che ex post potrebbero rivelarsi ingiuste
Sarà interessante valutare come valuteranno la trasposizione del concetto di recidiva nella nuova dimensione della “reiterazione amministrativa” definita dalla depenalizzazione impressa alla materia con il D.Lgs n°8/2016.
Grazie a Marco per i sempre preziosi contributi.
Pino Napolitano