UFFICI STAFF ORGANI POLITICI – CRITERIO DI GRADUALITA’ – PRIMA PERSONALE INTERNO.

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L’art. 90 T.U. Enti Locali dispone che «Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni».

Sulla costituzione degli Uffici di Staff vi sono state delle interpretazioni che hanno ritenuto che  per l’attribuzione degli incarichi negli staff degli organi di governo  sia indifferente assumere dipendenti esterni in via fiduciaria o avvalersi di personale in dotazione.

La Cassazione , Sezione Lavoro, con ordinanza n. 28918/2023 evidenzia che la norma è chiara nell’indicare il criterio di un prioritario ricorso al personale interno, poiché gli uffici in questione devono essere costituiti da dipendenti dell’ente, e anche ove ammette il ricorso a collaborazioni di soggetti esterni, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, considera che la scelta di tali soggetti possa cadere su dipendenti di altra pubblica amministrazione: in sostanza, un criterio di gradualità, che privilegia il personale già in forza all’ente (e alla P.A.) e che appare del tutto coerente con l’esigenza di un contenimento della spesa pubblica, esplicitamente affermata a proposito degli enti dissestati o strutturalmente deficitari ma che non può ritenersi limitata a questi ultimi;

 

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