Lo svolgimento di mansioni superiori non comporta il diritto all’inquadramento automatico nella qualifica corrispondente ma esclusivamente al riconoscimento delle differenze retributive.
E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, con sentenza n. 552 del 22/5/2026.
Il Tribunale ha accolto il ricorso presentato da una dipendente inquadrata nella categoria C, con il quale era stato chiesto il riconoscimento delle differenze retributive tra la qualifica di appartenenza e quella superiore, Categoria D. La ricorrente aveva sostenuto di aver svolto mansioni proprie della categoria superiore.
Il Giudice del Lavoro ha fondato la decisione sull’analisi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 che disciplina la materia delle mansioni superiori nel pubblico impiego. Tale norma prevede che l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione, ma rileva esclusivamente ai fini del riconoscimento del trattamento economico più elevato.



