Si ritiene, sovente, che le costruzioni precarie e costruite con mezzi di fortuna, adibite a ricovero di piccole attrezzature, possano essere realizzate senza alcun titolo autorizzatorio (nella specie: permesso a costruire).
Il modesto impatto urbanistico e la natura stessa della costruzione rendono, di fatto, precaria la struttura, in modo che il ripristino dello stato dei luoghi possa essere di facile realizzazione.
In realtà, la giurisprudenza esclude che la precarietà possa essere l’unico riferimento per escludere la necessarietà del permesso a costruire.
In pratica, la struttura che altera permanentemente lo stato dei luoghi, pur precaria, è equiparata a qualsiasi altro manufatto che in modo non irrilevante e non meramente occasionale, soddisfi esigenze costanti nel tempo, e ciò anche se il capannone non sia infisso al suolo ma semplicemente aderente allo stesso, a prescindere dai materiali usati e dalle tecniche costruttive.
Il Tar Campania, Napoli, con sent. N. 4479 del 5 agosto 2014, aiuta a fare chiarezza sulla questione.
La sezione II del collegio napoletano, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 27/03/2013, n. 1776), ha individuato i possibili criteri d’identificazione della natura precaria di un’opera, l’uno strutturale (precario è ciò che non è stabilmente infisso al suolo), l’altro funzionale (precario è ciò che è destinato a soddisfare un’esigenza temporanea).
Aggiunge, inoltre, che il criterio da seguire sia quello funzionale per cui un’opera può anche non essere stabilmente infissa al suolo, ma se essa presenta la caratteristica di essere realizzata per soddisfare esigenze non temporanee, non può beneficiare del regime delle opere precarie. Rientrano quindi nella nozione giuridica di costruzione, per la quale occorre la concessione edilizia e che possono essere oggetto di domanda di condono in caso di realizzazione delle stesse in sua assenza, tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo e pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale, come impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato. Tanto premesso deve ritenersi che la natura “precaria” di un manufatto, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all’intrinseca destinazione materiale di essa a un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo.
Conclude, la decisione in esame definendo costruzioni soggette a concessione edilizia tutti i manufatti che alterassero lo stato dei luoghi in modo non irrilevante e non meramente occasionale, in quanto destinati a soddisfare esigenze costanti nel tempo, anche se non infissi al suolo ma semplicemente aderenti allo stesso, a prescindere dai materiali usati e dalle tecniche costruttive.
Michele Orlando
P.A.sSIAMO