L’intermediario dei rifiuti. nota a sentenza TAR Campania – Napoli – sez. III sent. n. 3927 del 15.7.2014

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Si segnala una delle prime pronunzie del Giudice Amministrativo campano avente ad oggetto la figura dell’intermediario nella gestione dei rifiuti.

Tale soggetto imprenditoriale è definito dall’art. 183, comma 1, lett. l), del D.Lgs. n. 152/06: “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”.

L’istituto in esame ha origine comunitaria[1] ed è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 205/2010 (cd. “quarto correttivo” al Codice dell’Ambiente”).

L’intermediario (nella direttiva comunitaria definito “broker”), nonostante il nomen juris, non ha perfetta coincidenza con la figura del mediatore disciplinata dall’art. 1754 c.c. e, pertanto, nella prassi è stato oggetto di notevole incertezza applicativa, soprattutto, con riferimento ai limiti per gli operatori economici in possesso di tale qualifica (riconosciuta a seguito dell’iscrizione nella cat. 8 dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ex art. 212, D.Lgs. n. 152/2006) di partecipare alle gare d’appalto indette dalle PP.AA..

La sentenza in commento è stata emessa all’esito del ricorso proposto da uno dei concorrenti avverso l’esclusione da una gara avente ad oggetto la messa a disposizione della committente PA di un impianto di compostaggio al fine di recuperare[2] i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata svolta nel medesimo territorio comunale.

La stazione appaltante, infatti, ha ritenuto inidonea la qualifica di intermediario posseduta e documentata dalla concorrente estromessa.

L’esclusione disposta su tale motivo è stata, tuttavia, censurata dal Giudice amministrativo il quale ha ritenuto che: “E’ intermediario qualunque imprenditore che dispone, per conto di terzi, lo smaltimento o il recupero di rifiuti, compresi quegli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti stessi”.

Inoltre il Collegio partenopeo chiamato pure a pronunziarsi sulla necessità o meno per l’intermediario di disporre materialmente dei rifiuti (nel caso di specie il ricorrente si era procurato l’impianto previsto dal bando di gara mediante il ricorso all’avvalimento) ha precisato al riguardo che: “L’inciso “compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti” [prevista dall’art. 183, , comma 1, lett. l), del D.Lgs. n. 152/06, N.d.A] non può che essere riferito alla prima parte della norma, che definisce l’intermediario come l’impresa che provvede allo smaltimento o al recupero dei rifiuti, figura nell’ambito della quale rientrano per la norma in questione anche quegli intermediari che non dispongono materialmente dei rifiuti stessi.

Anche questi ultimi non dismettono la loro qualifica di intermediari per il fatto di non disporre della materiale disponibilità dei rifiuti.

Del resto, conclude il Giudice napoletano: “Se un intermediario non detentore non può espletare in prima persona l’attività dei conferimento dei rifiuti ma può costituire solo il terzo per conto del quale altri intermediari, detentori, possono svolgere il servizio, si verrebbe ad introdurre nel rapporto bilaterale Stazione appaltante – appaltatore, un soggetto interposto, ossia il predetto terzo (intermediario non detentore) per conto del quale l’intermediario detentore svolgerebbe il sevizio, con il risultato che quest’ultimo verrebbe degradato al rango di mero esecutore materiale o subappaltatore, mentre l’intermediario non detentore si interporrebbe tra la stazione appaltante e detto esecutore in totale assenza di un titolo legittimante, non essendo contemplata dalla legge di gara un simile interposizione soggettiva.

L’inciso “compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti” non può quindi che essere riferito alla prima figura definita dalla lett.l) in analisi, ossia a qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti” e costituirne una species”.

Avv. Ermanno Santoro. Consulente in materia ambientale.

P.A.sSiamo


[1] La prima sommaria definizione di intermediario viene fornita dall’art. 12 della direttiva 2006/12/CE e l’istituto in esame trova compiuta definizione con la direttiva n. 2008/98/CE.

[2] Il compostaggio è definita “operazione di recupero” nell’All. C, parte IV del Dlgs. n. 152/06.

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