Stiamo ancora a discutere dell’autonomia funzionale della Polizia Locale?

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Sembra strano, eppure è così. C’è ancora qualcuno che si ostina a ritenere, pervicacemente, che il Servizio di Polizia Municipale possa essere inserito all’interno di un’Area Amministrativa, nel maldestro tentativo di limitarne l’autonomia.

Per fortuna continua ad esserci un Giudice a L’Aquila, per cui il goffo disegno finalizzato a tentare di degradare le attività di Polizia Municipale a mero Servizio ed inserirlo in altra Area, è naufragato miseramente

Il Tar Abruzzo, sez. I, 12/02/2021, n. 64 ha ricordato, infatti, che l’autonomia della polizia locale è stata rimarcata in più occasioni nelle quali si chiarisce che “la polizia locale, comunque organizzata, è sempre unità organizzativa autonoma indipendente dalle altre dell’ente e, pertanto, non può mai divenire struttura intermedia nell’ambito di un più ampio settore organizzativo, né essere sottoposta alle dipendenze del responsabile di un settore diverso, o del segretario comunale/provinciale”.

Il Servizio di polizia deve essere, pertanto, collocato in posizione di assoluta autonomia e indipendenza rispetto alle altre Aree dell’Ente.

Né, tantomeno, può ritenersi, come invece assume il Comune resistente, che la predetta autonomia della polizia locale possa essere preservata mediante la collocazione del relativo Servizio “alle dirette dipendenze del Sindaco”, in quanto il Comandante della Polizia Municipale ed il Servizio di polizia, secondo l’articolazione organizzativa-gerarchica degli uffici dell’Ente desumibile anche dall’organigramma, risultano comunque posti, sotto il profilo organico-gestionale, in posizione di dipendenza dal Responsabile dell’Area amministrativa, e ciò in violazione delle predette norme e degli indirizzi formulati dall’esecutivo regionale.

Tra l’altro, la normazione regionale abruzzese si inserisce armonicamente nell’ordito ordinamentale delineato dal Legislatore statale con gli artt. 2 e 9 della L. 07/03/1986, n. 65 (Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale).

Come è stato efficacemente rimarcato dalla consolidata giurisprudenza, tali norme hanno inteso tenere distinte le posizioni degli organi pubblici elettivi e quella dell’organo tecnico dotato della necessaria professionalità ed hanno escluso ogni rapporto di parasubordinazione gerarchica, dotando il Comandante della necessaria autonomia sul piano organizzatorio, in modo da differenziare e caratterizzare il peculiare apparato della polizia municipale rispetto alle altre ripartizioni organizzative svolgenti le ordinarie e istituzionali funzioni comunali (cfr. T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 25/07/2006, n. 3225; Cons. St. V Sez. 8 marzo 2001 n. 1360 e 4 settembre 2000 n. 4663).

Ne deriva che, in riferimento alle competenze previste dall’art. 9, L. n. 65 del 1986, al Corpo di polizia municipale deve essere sempre garantita, nel contesto dell’organizzazione comunale, la piena autonomia (T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 12/03/2004, n. 1288).

Quindi, per dirla all’abruzzese: Iose a cavalle e se n’arminose a ‘pète (trad. Andò via a cavallo e tornò a piedi)

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