Domanda:
Mi pregio sottoporle un quesito di polizia amministrativa in ordine ad una richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di un pubblico spettacolo.
L’evento consiste in una sfilata di moda da effettuarsi nell’area giardino di un ristorante, precisamente sulla piscina con il montaggio di un palco di altezza inferiore a 0,80 mt.
Interverrà anche una nota coppia di cabarettisti ad allietare la serata, l’ingresso sarà libero e non ci sarà somministrazione di alimenti e bevande.
Tanto premesso, di quali autorizzazioni dovrà munirsi l’organizzatore e/o il titolare del ristorante? E’ necessaria l’agibilità ex art. 80 Tulps?
La ringrazio per il riscontro e la saluto cordialmente.
G.S.
Risposta:
la normativa sugli spettacoli ha subito negli ultimi anni alcune modifiche, al fine di adeguare il TULPS alle nuove esigenze certamente diverse dal periodo di stesura del codice che risale al 1931.
In particolare il D.L. n. 5/2012 ha abrogato il 2 comma dell’art. 124 del regolamento di attuazione del TULPS che prevedeva l’ autorizzazione di cui all’art. 69 TULPS per gli spettacoli da tenersi all’interno di pubblici esercizi. Trattasi in questo caso di quei piccoli spettacoli organizzati all’interno di locali ove non vi sono modifiche strutturali e l’intrattenimento è complementare all’attività. La complementarietà dell’evento è data da alcuni fattori individuati dalla prassi che sono: 1) preminenza dell’attività di spettacolo sulla somministrazione; 2) pagamento del biglietto; 3 Complessità delle strutture; 4)partecipazione di artisti di fama; 5) cadenza non saltuaria dell’evento;
Successivamente la legge 07/10/2013 n. 112 ha modificato gli articoli 68 e 69 del TULPS prevedendo l’istituto della SCIA per gli spettacoli con una capienza fino a 200 spettatori.
Nel caso di cui al quesito senza dubbio non è applicabile la liberalizzazione di cui alla D.L. n. 05/2012 in quanto l’attività di spettacolo non si svolge all’interno del pubblico esercizio ma in spazio adiacente appositamente attrezzato; ciò premesso è da verificare se è applicabile la semplificazione di cui alla legge n. 122/2013. E cioè se l’attività è consentita con semplice SCIA.
Perche l’attività possa essere svolta con la presentazione della SCIA, “ Lo spettacolo deve avere le seguenti connotazioni: 1) deve trattarsi di un singolo evento; 2) l’attività deve cessare entro le ore 24.00. 3) non deve superare le 200 persone. trattandosi di luogo all’aperto si presuppone che esso sia almeno chiuso o recintato, perché in caso contrario non potrebbe essere calcolato l’indice di affollamento di cui al D.M 19/08/1996 e di conseguenza la SCIA non sarebbe applicabile.
È bene precisare che l’indice di affollamento non va determinato secondo parametri arbitrari stabiliti dal richiedente, ma su parametri certi calcolati in base all’indice di affollamento previsto dal D.M. 19/08/1996, e visto che dal tenore del quesito trattasi di spettacolo e non d’intrattenimento dove la gente usufruisce dell’evento passivamente con l’ausilio di sedie la disposizione dei posti a sedere deve avere gli standard di cui al titolo II del citato D.M.
Qualora L’evento abbia le caratteristiche di cui sopra, l’ esercente potrà inviare la SCIA secondo la modulistica, che dovrebbe già essere presente sul sito del comune cosi come previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 come mod. dal D.lgs. n. 33/2013, alla stessa dovrà essere allegata la relazione tecnica, la documentazione per l’impatto acustico, dichiarazione dei requisiti personali ecc.
Qualora l’evento o il luogo dell’evento non rientri nei parametri di cui sopra, e cioè i posti disponibili siano superiore a 200, o perché lo spettacolo si svolge in un luogo aperto non delimitato oltre all’autorizzazione di all’art 68 TULPS dovrà essere richiesta anche la verifica di agibilità di cui all’art. 80 TULPS; La verifica verrà effettuata dalla C.C.V.P.S. ai sensi dell’art. 141 bis del reg. TULPS (R.D. n.635/1940) ed è presupposto essenziale per il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio di cui all’art. 68 TULPS.
Vale la pena di ricordare che la SCIA non rappresenta una liberalizzazione, ma una semplificazione amministrativa, in quanto la pubblica amministrazione sposta i controlli in un periodo non preventivo ma successivo all’inizio dell’attività, per questo motivo a prescindere se trattasi SCIA o di autorizzazione la documentazione relativa ai requisiti personali ed in particolare alla sicurezza sarà la stessa a prescindere dal titolo richiesto.
P.A.sSiamo
Giuseppe Capuano