Sospensione della patente per ebbrezza e messa alla prova: la sospensione non può essere irrogata.

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Sospensione della patente per ebbrezza e messa alla prova: la sospensione non può essere irrogata.

La Suprema Corte penale, (Cass. pen. Sez. IV, Sent., 23-11-2018, n. 52795) con una sua recentissima pronuncia, ci ricorda che: “Come già a più riprese affermato dalla Corte di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art. 168-ter c.p., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224 C.d.S., comma 3, in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dell’accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dall’art. 186 C.d.S., comma 9-bis e art. 187 C.d.S., comma 8-bis, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017; Sez. 4, n. 39107 del 08/07/2016; Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016). Del resto, se è vero che il secondo comma dell’art. 168-ter c.p., inserito con la L. n. 67 del 2014, art. 3, comma 11, prevede espressamente che l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge, vi è anche, nello specifico, l’ineludibile dato della competenza assegnata al Prefetto dal citato art. 224 C.d.S., comma 3, ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria in parola, nel caso in cui venga dichiarata una causa di estinzione del reato diversa dalla morte del reo come, appunto, quella conseguente all’esito positivo della probation.

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