Somministrazione in circolo privato – Autorizzazioni

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Salve, scrivo per avere dei chiarimenti, con risposte certe e inequivocabili sul problema della somministrazione in un circolo privato. Premesso che l’associazione che vorrei costituire sarà associata a una riconosciuta dal ministero dell’interno, con sede una villetta di mia proprietà; fermo restando che tutto quello che verrà fatto sarà solo ed esclusivamente per gli associati, che non saremo su pubblica via ecc., mi premeva sapere: posso somministrare alimenti e bevande lasciando i locali per come si trovano, è necessario adeguare l’unico bagno esistente per le persone disabili o può rimanere così, cioè quello di una normale abitazione ? inoltre visto che l’associazione sarà di promozione enogastronomica è possibile saltuariamente preparare dei pasti, esclusivamente per i soci, sfruttando la cucina esistente senza adeguamenti ?

Grazie, F. B.

Risposta  

                   

          Il circolo privato può avere la propria sede anche presso una privata abitazione, in quanto è compatibile con qualsiasi destinazione d’uso, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, come stabilito dalla legge 383/2000[1], art. 32, comma 4.

          La sede, quindi, non deve necessariamente avere destinazione commerciale; per i locali è, comunque, richiesto il requisito dell’agibilità tecnica urbanistica ex art. 24 D.P.R. 380/2001[2].

          Ciò posto, non si ritiene necessario adeguare il bagno esistente per le persone disabili; semmai tale problema potrebbe essere posto dall’assemblea dei soci (qualora tra di essi vi fossero soggetti disabili) e in tal caso il presidente si dovrà rimettere alle loro decisioni.

I pasti possono essere preparati e somministrati esclusivamente agli associati, a condizione che sia notificata registrazione sanitaria all’Asl competente, mediante deposito di Scia (detta Scia sanitaria) presso il Comune ove è posta la sede dell’associazione, che dovrà poi trasmetterla all’Asl competente.

          Infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Regolamento CE 852/04, recepito dalla conferenza Stato – Regioni nella seduta del 9 febbraio 2006, ogni operatore del settore alimentare notifica alla competente ASL ciascuna attività, posta sotto il suo controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.

          Nella Scia sarà dichiarata l’igienicità dei locali e delle attrezzature, con allegata planimetria dei locali e relazione da parte di tecnico abilitato.

            Tale registrazione, di fatto, sostituisce l’autorizzazione sanitaria prevista dall’art. 2 della legge 283/62[3], che è stato abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 193/2007[4].

          Evidenziamo, inoltre, che per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore dei soci nella sede del circolo, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 235/2001[5], se l’associazione è aderente ad ente ovvero organizzazione nazionale con finalità assistenziali, riconosciute dal Ministero dell’Interno, il presidente del sodalizio o legale rappresentante dovrà presentare al comune una Scia (diversa da quella sanitaria) nella quale dichiara: l’ente nazionale al quale si aderisce; il tipo di somministrazione che si intende effettuare; l’ubicazione e la superficie dei locali destinati alla somministrazione; il locale ove si esercita la somministrazione è conforme alle norme in materia edilizia, igienico sanitaria, scurezza; l’associazione si trova nelle condizioni previste dall’art. 148 (ex art. 111) del Tuir (Testo unico imposte sui redditi, D.P.R. 917/1986[6], da ultimo modificato dal D. Lgs. 344/2003[7]).

          Alla Scia deve essere allegata copia dell’atto costitutivo o dello statuto dell’associazione.

          Qualora l’associazione o il circolo non è aderente ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali, riconosciute dal Ministero dell’Interno, il legale rappresentante dovrà presentare istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione a favore degli associati, secondo le modalità stabilite dall’art. 3 del citato D.P.R. 235/2001.

          Se tale attività di somministrazione è esercitata direttamente dal legale rappresentante del circolo o dell’associazione, o di un suo delegato, non è richiesto il possesso dei requisiti professionali per l’attività di somministrazione. Analogamente, se tale attività è affidata a terzi non soci, nemmeno per questi ultimi è richiesto il possesso del requisito professionale, a seguito della nuova formulazione dell’art. 71, comma 6, D. Lgs. 59/2010[8], modificato dall’art. 8, comma 1, lett. e) del  D. Lgs. 147/2012[9].

          In entrambi i casi, sia per il presidente dell’associazione che per i non soci, affidatari del servizio di somministrazione, resta l’obbligo del possesso del requisito morale.

            A tal proposito, ricordiamo che l’art. 13, comma 1, lett. g) del D. l. 5/2012[10], convertito con modificazioni dalla Legge 35/2012[11], aveva disposto l’abrogazione del comma 2, art. 86 Tulps[12], il quale stabiliva che per il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei circoli o enti privati, ancorchè limitato ai soli soci, è necessaria la relativa licenza.

Inoltre, sempre il citato art. 13, comma 2, aveva abrogato l’art. 159 del Regolamento per l’esecuzione del Tulps[13], ove era stabilito che gli enti privati ed i circoli muniti di licenza ex art. 86 Tulps per la vendita di bevande alcoliche ai soci, potevano vendere al pubblico senza altra licenza e l’autorizzazione era rilasciata al legale rappresentante del circolo.

            Tali soppressioni, avendo fatto venir meno l’autorizzazione all’esercizio della somministrazione ai soci, che di fatto aveva valore di autorizzazione di polizia (vedi art. 152 del Regolamento di esecuzione Tulps), avevano sollevato forti dubbi sulla applicabilità delle norme di pubblica sicurezza ai circoli privati che effettuavano la somministrazione di alimenti e bevande, fino a far sostenere al Ministero dello sviluppo economico, con le risoluzioni n. 140352 del 19.6.2012 e n. 152528 del 5.7.2012, che non trovavano più applicazione le norme relative ai criteri di sorvegliabilità ed alle disposizioni del Tulps, titolo I, capi III e IV (dall’art. 8 all’art. 17-sexies; rispettivamente delle autorizzazioni di polizia e dell’inosservanza degli ordini dell’autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni).

            Tali problematiche sono state, però, subito dopo superate con il D. L. 79/2012[14], convertito con modificazioni dalla Legge 131/2012[15], il cui art. 2 bis, comma 1, ha introdotto un nuovo comma 2 all’art. 86 del tulps, stabilendo che per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati, anche se limitata ai soli soci, deve essere presentata una comunicazione al Questore, e  trovano applicazione gli stessi poteri di controllo degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività indicate al primo comma.

            Pertanto, per l’avvio dell’attività di somministrazione nei circoli privati, il presidente o legale rappresentante del sodalizio, oltre alla presentazione della Scia ai sensi del D.P.R. 235/2001, deve presentare anche una comunicazione al Questore.

            Il Ministero dell’Interno, con circolare del 14.12.2012, ha precisato che la nuova comunicazione   ha finalità meramente conoscitive ed ha lo scopo principale di fornire agli ufficiali ed agenti di p. s. poteri di accesso e controllo a tali locali, per i profili di pubblica sicurezza; poteri , peraltro, analoghi a quelli previsti per gli esercizi di somministrazione al pubblico.

            Tale nuova disposizione assume la stessa ratio dell’art. 9, comma 1, della legge 287/91, che prescrive al Sindaco l’obbligo di comunicare al Prefetto, entro 10 giorni, gli estremi dell’autorizzazione rilasciata o della presentazione della Scia per l’attività di somministrazione al pubblico.

            Il Ministero concludeva specificando che, per quanto innanzi detto, la comunicazione al Questore è una competenza che deve essere assolta dall’Amministrazione comunale, che ha ricevuto la Scia o che ha rilasciato l’autorizzazione ai sensi del D.P.R. 235/2001.

Pertanto il rappresentante dell’ente o circolo deve presentare al Suap del Comune la comunicazione;  tale ufficio dovrà provvedere a trasmetterla al Questore.

            L’omessa presentazione della comunicazione al Questore sarà sanzionata ai sensi dell’art. 17 bis del Tulps, con conseguente adozione delle disposizioni di cui all’at. 17 ter e 17 quater.

Infine, poiché trovano ancora applicazione le norme in materia di pubblica sicurezza, ricordiamo che per il Presidente del circolo, ove si somministra, permane l’obbligo della presenza, ai sensi dell’art. 8 del Tulps, nonché l’osservanza delle norme sui criteri di sorvegliabilità, previsti dall’art. 4 del D. M. 564/92[16].

 

Sanzioni

            Concludiamo segnalando le sanzioni da adottare a

  

            Il D. Lgs. 193/2007 ha stabilito le sanzioni da applicare per le violazioni riconducibili all’attività di preparazione di alimenti e bevande nel circolo privato in assenza di registrazione sanitaria.

            In particolare, l’art. 6, comma 3stabilisce chel’operatore che, ai sensi del Regolamento 852/04, non provvede a registrare con Scia sanitaria la propria attività di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, ovvero effettua tali attività quando la registrazione è stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 9.000,00 con pagamento in misura ridotta pari a € 3.000,00.

            Nel caso in cui le attività, anche se già autorizzate, non sono state comunicate all’Autorità competente (ASL) per l’aggiornamento della registrazione, è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00 con pagamento in misura ridotta pari a € 1.000,00.

            A seguito dell’accertamento di tali violazioni permane l’obbligo per gli Uffici competenti all’adozione dell’ordinanza di sospensione dell’attività.

 


[1]Legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”; in G. U. n. 300 del 27.12.2000.

[2] Decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; in G. U. n. 245 del 20.10.2001 – S. O. n. 239. 

[3] Legge 30 aprile 1962, n. 283, recante “Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”, in G.U. 4 giugno 1962, n. 139.

[4] Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193, recante “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”, in G.U. 9 novembre 2007, n. 261- S.O. n. 228-

[5] Decreto Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, recante “Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”; in G. U. n. 141 del 20.6.2001.

[6]Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”; in G. U. n.302 del 31.12.1986 – S. O.

[7]Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante “Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80”; in G. U. n. 291 del 16.12.2003 – S. O. n. 190.

[8]Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”; in G. U. n. 94 del 23.4.2010 – S. O. n. 75.

[9]Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”; in G. U. n. 202 del 30.8.2012 – S. O. n. 177.

[10]Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 35, recanteDisposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”; in G. U. n. 33 del 9.2.2012 – S. O. n. 27.

[11]Legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”; in G. U. n. 82 del 6.4.2012 – S. O. n. 69.

[12]Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”; in G. U.  n. 146 del 26.6.1931.  

[13] Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante “Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza”; in G. U. n.149 del 26.6.1940.

[14]Decreto Legge 20 giugno 2012, n. 79, recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonchè in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile”; in G. U. n. 142 del 20.6.2012.

[15]Legge 7 agosto 2012, n. 131, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonchè in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l’esercizio di delega legislativa”; in G. U. n. 185 del 9.8.2012.

 

[16]Decreto Ministero dell’Interno 17 dicembre 1992, n. 564, recante “Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”; in G. U. n. 35 del 12.2.1993.

C. te  M. Pezzullo

Presidente P.A.sSiamo

   

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