Sinistro con minore a bordo senza seggiolino: l’assicurazione non risarcisce
In caso di tamponamento da cui seguano lesioni personali per il minore, non collocato sull’apposito seggiolino, la condotta negligente del genitore, consistente nel mancato impiego del dispositivo di sicurezza, interrompe il nesso causale tra sinistro e lesioni, ed assurge ad autonoma causa di produzione del danno. E’ quanto prevede l’ordinanza 14 dicembre 2017 – 13 febbraio 2018, n. 3418 della terza sezione civile della Corte di Cassazione.
IL CASO
I genitori di un minore, alla guida della loro vettura, venivano tamponati da un’auto ed il bambino di tre anni, che si trovava a bordo, riportava un trauma commotivo. Il veicolo investitore risultava privo di copertura assicurativa. I danneggiati agivano in sede giudiziale nei confronti dell’assicurazione designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada (FGVS) per ottenere il risarcimento del danno. In primo grado, la richiesta risarcitoria veniva rigettata e si dichiarava, altresì, la carenza di legittimazione passiva della società assicurativa designata. In appello, veniva confermato quanto statuito nella sentenza oggetto di gravame, in quanto i danneggiati non avevano fornito alcuna prova che il veicolo investitore fosse privo di copertura RCA[1]. Pertanto, difettava la condizione prevista dall’art. 19, comma 1, lett. b), della legge n. 990/1969, per l’insorgenza dell’obbligazione risarcitoria del FGVS. Inoltre, in punto risarcimento, il giudice di secondo grado riteneva che lesioni personali subite dal minore fossero da imputarsi al mancato uso dell’apposito seggiolino, in violazione dell’art. 172 Codice della Strada, quindi era da escludersi ogni forma di responsabilità in capo al conducente del veicolo investitore. Si giungeva così in Cassazione.
LA DECISIONE
L’art. 172 del Codice della Strada statuisce l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia. I bambini, al di sotto di una data fascia d’età e di una determinata statura, devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta adeguato al loro peso ed omologato. Il conducente del veicolo è tenuto ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza, in virtù delle regole di comune diligenza e prudenza. La disposizione esclude il suddetto obbligo limitatamente ad alcune categorie di soggetti, quali gli appartenenti alle forze di polizia, corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza, i conducenti e gli addetti dei veicoli di servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza e via discorrendo (art. 172 c. 8 CdS). In ipotesi di violazione della norma, è prevista una sanzione amministrativa a partire da € 81 sino a € 326. Qualora il conducente incorra due volte, nel corso di un biennio, nella suddetta violazione, è prevista la misura accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi (art. 172 c. 10 CdS). Per i minori risponde il conducente o chi era tenuto alla sorveglianza, se presente sul veicolo al momento del fatto. Nel caso in esame, spettava ai genitori del minore adottare le idonee misure di sicurezza durante la circolazione e proprio tale omissione, secondo i giudici, è stata la causa del trauma commotivo riportato dal bambino.
Si badi bene, non si esclude la responsabilità dell’auto investitrice in merito alla causazione del tamponamento, ma si discute sull’idoneità dell’azione del conducente a produrre le lesioni al minore. Secondo l’iter argomentativo dei giudici di merito, seguito anche dalla Cassazione, nel caso oggetto di scrutinio, la sequenza causale è stata interrotta «con assorbimento della intera efficienza deterministica da un’altra causa, consistente nella negligente condotta omissiva […] del conducente del veicolo sul quale viaggiava come trasportato lo stesso minore che non ha assicurato il passeggero con il dispositivo di sicurezza previsto». In buona sostanza, il giudicante ritiene che il nesso causale tra il comportamento del veicolo che ha tamponato e le lesioni riportate dal fanciullo sia stato interrotto dalla condotta negligente dei genitori. Affinché la responsabilità sia ascrivibile al conducente del mezzo investitore, occorre dimostrare che il fatto e l’evento lesivo siano eziologicamente connessi. In altre parole, il soggetto leso deve provare che la condotta di chi ha provocato il tamponamento sia stata la causa delle lesioni riportate. Per indagare la sussistenza del nesso di causalità materiale, è necessario verificare se l’evento si sarebbe comunque prodotto in assenza di una determinata condotta. Preme sottolineare che ogni evento è il risultato di una pluralità di concause, pertanto “naturalisticamente” sono causa di un evento tutte le condotte senza il cui concorso questo non si sarebbe verificato (art. 41 c. 1 c.p.).
I Supremi giudici, nella pronuncia in commento, ricorrono proprio al principio di causalità materiale[6], ai sensi degli artt. 41 c.p. e 1227 c. 1 c.c., a mente del quale «in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un’efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l’uno o l’altro di essi, l’evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l’evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall’origine e per forza propria la serie causale, riveli l’inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee».[7] Secondo tale percorso argomentativo, il mancato impiego delle misure di ritenzione – nel caso di specie del seggiolino – rappresenta una condotta idonea a porsi come unica ed esclusiva causa efficiente delle lesioni personali. In sede di merito, si è acclarato che, se il minore avesse viaggiato con le cinture di sicurezza allacciate, l’evento lesivo (trauma commotivo) non si sarebbe verificato. Ne consegue che la condotta colposa del conducente dell’auto investitrice non ha contribuito, neppure come causa concorrente concomitante, alla produzione del danno.
In conclusione, il ricorso dei genitori del minore viene rigettato, giacché ritenuto infondato per tutte le ragioni sopra esposte; i ricorrenti, quindi, sono condannati alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
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[1] I supremi giudici non si pronunciano su questo punto ma si concentrano sul secondo motivo di ricorso in nome del principio della ragione più liquida. Il prefato principio fa riferimento al fatto che, nella decisione di una causa, si debbano tralasciare le questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti, ai fini della risoluzione della vicenda. Trattasi di un principio improntato a ragioni di economia processuale, in virtù del quale è lecito comporre la controversia ricorrendo ad una questione anche logicamente subordinata, purché assorbente, senza dover analizzare tutte le altre.
[2] Il fondo è stato introdotto dall’art. 19, comma 1, lett. b) della legge 990/1969.
[3] Per un approfondimento, vedasi G. BUFFONE, Responsabilità civile automobilistica, Wolters Kluwer, 2016, 647 ss.
[4] Un’ulteriore ipotesi di intervento del FGVS riguarda il veicolo o natante risulti assicurato presso un’impresa operante nel territorio della Repubblica che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. O ancora se il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario (art. 283 lett. d) d.lgs. 209/2005)
[5] Il risarcimento nel caso della lettera b) avviene nei limiti dei massimali stabiliti nel Regolamento di cui all’art. 128 del d. lgs. 209/2005
[6] Invero la causalità materiale non trova un fondamento normativo nel codice civile, ma è mutuato dal diritto penale. Al contrario, la causalità giuridica trova il proprio ubi consistam normativo nell’art. 1223 c.c. a mente del quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta della condotta lesiva.
[7] Cfr. Corte Cass. Sez. III, Sentenza n. 18094 del 12/09/2005; Corte Cass. Sez. I, Sentenza n. 92 del 04/01/2017.