Sequestro preventivo di autoveicolo in un particolare caso di stalking

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Interessante intervento della Corte di Cassazione in materia di attività operativa di polizia giudiziaria.

Il caso di specie riguarda una serie continua di episodi, tratti dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza, nei quali alcuni soggetti hanno reiteratamente utilizzato i propri automezzi per perpetrare molestie ai danni di un coinquilino , parcheggiando gli autoveicoli in questione nei pressi dell’ingresso pedonale dei clienti del negozio di proprietà della vittima del reato, al fine di rendere più disagevole l’accesso, o nei pressi della rampa carrabile in prossimità del cancello di proprietà, così impedendo l’accesso di qualsivoglia veicolo sul retro dell’attività commerciale, o spostando senza alcuna apparente ragione l’automezzo dal lato nord del parcheggio (l’unico in cui i soggetti hanno in dotazione un posto auto) al lato sud, così occupando lo spazio in cui la persona offesa ha diritto di parcheggiare tre autovetture.

La polizia giudiziaria interveniva e procedeva a sottoporre a sequestro preventivo, ex articolo 321, codice procedura penale, il veicolo in questione.

Il Tribunale del Riesame ha quindi puntualizzato il sistematico uso molesto che i soggetti, autori del reato,hanno fatto dei loro automezzi, così dimostrando il nesso di pertinenzialità di questi ultimi con il reato ex articolo 612-bis, codice penale, con una reiterazione delle proprie condotte nel tempo che ha determinato nella persona offesa un perdurante stato d’ansia (uno dei tre eventi richiesti in via alternativa dalla fattispecie degli atti persecutori), a nulla rilevando che tali mezzi non siano oggettivamente “strutturati” esclusivamente ad intralciare l’accesso alla persona offesa, essendo stata evidenziata la particolare relazione di asservimento degli automezzi al reato, l’oggettivo collegamento tra i medesimi non nei termini di un rapporto di mera occasionalità ma di uno stretto nesso strumentale.

La Corte di Cassazione, nel recente passato, ha ritenuto illegittimo il sequestro preventivo dell’autovettura utilizzata per commettere il reato di minaccia grave e violenza privata (vedi sez. 5 n. 11949 del 14/01/2010, Rv. 246546) sul rilievo che i diritti patrimoniali dei singoli non possano essere sacrificati in modo indiscriminato attraverso la sottrazione di cose la cui disponibilità è di per sé lecita, “a meno che non siano oggettivamente e specificamente predisposte, anche attraverso modificazioni, per l’attività criminosa”.
Va, tuttavia, osservato che tale pronuncia ha trovato la propria ispirazione da quell’orientamento che si è affermato nei casi di autovetture utilizzate per il trasporto e l’occultamento della droga, ed in relazione ai quali è stato richiesto, per ritenere lo specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra “res” e reato, che l’autovettura fosse stata adattata con particolari accorgimenti insidiosi e/o con modifiche strutturali (sez 4, n. 13298 del 30.1.2004, Rv. 227886).
Non vi è dubbio che in dette ipotesi, la modifica “strutturale” del mezzo sia stata correttamente richiesta, per ritenere l’asservimento della “res” al reato, in relazione alla particolare natura dei delitti oggetto di contestazione (concernenti la cessione illecita di sostanza stupefacente), essendo diversamente configurabile un rapporto non funzionale e strumentale, ma solo occasionale, tra l’autovettura ed il trasporto della droga.
Tuttavia, una tale caratteristica strutturale presente nell’autovettura non può certo essere ritenuta necessaria in delitti di altra natura, quali quello di atti persecutori. Va, peraltro, osservato che sempre in un’altra fattispecie di autovettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio (sez. 6, n. 24756 del 01/03/2007, Rv. 236973), è stato ritenuto desumibile il collegamento stabile dell’automezzo con l’attività criminosa, il rapporto funzionale con essa, sia da modificazioni strutturali apportate eventualmente al veicolo, sia dal costante inserimento di esso nell’organizzazione esecutiva del reato.
Orbene, nel caso di specie, deciso con la sentenza n. 1826, della Corte di Cassazione Penale, ciò che rileva, al fine di ritenere il nesso di pertinenzialità tra gli automezzi utilizzati dagli indagati ed il delitto di stalking perpetrato ai danni della persona offesa, è proprio il costante e reiterato inserimento di tali veicoli nell’organizzazione esecutiva del reato, essendo quindi del tutto ininfluenti in tale tipologia di delitti le caratteristiche strutturali degli stessi automezzi.
La circostanza che si tratti di beni la cui disponibilità è di per sé lecita non rileva se, proprio quegli automezzi sono stati reiteratamente e funzionalmente utilizzati per perseguire finalità illecite, essendo anche in tale ipotesi comunque configurabile l’asservimento della “res” al reato, lo stretto nesso strumentale che ne giustifica il sequestro preventivo, e ciò al fine di evitare che la perdurante disponibilità della cosa pertinente al reato possa protrarre o aggravare le conseguenze di esso.

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