Sequestro di bovini: giurisdizione amministrativa ed esclusione della L. n°689/1981.

0
243

Sequestro di bovini: giurisdizione amministrativa ed esclusione della L. n°689/1981.

Alcuni allevatori ricorrono a TAR Campania, contro i provvedimenti con i quali veniva disposto il sequestro fiduciario e l’affidamento in custodia dell’allevamento bufalino riscontrato affetto da brucellosi, con contestuale isolamento e destinazione al macello degli animali infetti contrassegnati con marche auricolari (per un totale di 82 capi) nonché il divieto di qualsiasi movimento di animali da e per tale allevamento.

I provvedimenti in parola sono disciplinati dall’art.22 del D.Lgs n°158/2006, secondo cui: “Qualora   si constati  un  trattamento illecito  l’autorità competente  sottopone  a sequestro  gli  allevamenti sottoposti alle indagini  di cui  all’articolo  18, comma 1, lettera b), dispone che tutti  gli  animali interessati siano muniti di un contrassegno o di un’identificazione   ufficiale e  ordina  un prelievo  di  campioni ufficiali  su un  insieme di animali statisticamente rappresentativo fondato su basi scientifiche internazionalmente riconosciute”.

Di tale normativa si era già occupato il TAR campano (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 8.07.2014, n. 3803) che, questa volta, quanto all’autorità competente, deve dare prova della sua capacità di superare i vizi di forma, in omaggio alla sostanza del principio di precauzione[1]. Ne deriva che, sebbene ad adottare il provvedimento impugnato sarebbe dovuto essere il Direttore Generale dell’ASL di Caserta, non ha pregio il dedotto vizio di incompetenza del  “Veterinario dirigente”, che ha effettivamente adottato l’atto, in quanto “legittimo deve comunque ritenersi l’intervento del dirigente del Servizio veterinario dipartimentale locale, ove delegato, in via interorganica, proprio in relazione alla funzione espletata, dal Direttore Generale dell’Azienda sanitaria territorialmente competente per adozione di provvedimenti di amministrazione attiva”.

Il cuore della sentenza TAR Campania, sezione IV, n° 1012 del 12 febbraio 2018 resta il seguente: “A parere della Sezione, l’operato di parte resistente risulta pienamente conforme al principio di precauzione, costituente uno dei canoni fondamentali del diritto dell’ambiente e alla salute (Cons. Stato, n. 30 del 2009) … che, come detto, trova attuazione facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici (T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 304 del 2005 nonché, da ultimo, TRGA Trentino-Alto Adige, TN, 8 luglio 2010 n. 171)… È evidente, peraltro, che la portata del principio in esame può riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l’adozione di atti generali ovvero, ancora, l’adozione di misure cautelari, ossia tutti i casi in cui l’ordinamento non preveda già parametri atti a proteggere l’ambiente dai danni poco conosciuti, anche solo potenziali” (cfr. sul punto, ex ultimis, T.A.R Piemonte, I, 3.5.2010 n. 2294)” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 31.01.2013, n. 683; 1 dicembre 2011 n. 5625)”.

Sul piano procedurale, alcune annotazioni:

  • sono sequestri “sanitari anomali” eccentrici rispetto alla L. n°689/1981;
  • vertendosi in tema di “amministrazione attiva” non ha alcun rilievo la giurisdizione del giudice ordinario;
  • essendo maturata la definizione delle “autorità sanitarie”, non riemerge più, come accadeva con frequenza in passato (Cfr: TAR Campania, sez. V, n°3803/2017), la competenza del sindaco ex art. 50 TUEELL.

[1]“questa Sezione già in passato (8.5.2010, n. 6586; 3.3.2010, n. 1284) ha in analoghe circostanze evidenziato come tutti i vizi di natura procedimentale fossero recessivi rispetto alla situazione descritta nel provvedimento impugnato” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1.12.2011, n. 5625)”

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui