Un automobilista, proponeva opposizione contro un verbale d’accertamento della Polizia municipale di un comune della Sardegna, per la violazione dell’art. 142, comma 8, C.d.S., avendo circolato alla guida di un’autovettura lungo la strada statale 195 alla velocità di 72 kmh invece che a quella massima consentita di 50 kmh. A sostegno dell’opposizione deduceva la mancata segnalazione del controllo elettronico della velocità, effettuata soltanto all’ingresso del paese, e l’invisibilità degli agenti accertatori, la cui autovettura, posta fuori della carreggiata stradale, era seminascosta dalla vegetazione. L’opposizione era respinta dal giudice di pace di Cagliari con sentenza n. 70/08. Il Tribunale di Cagliari, adito quale giudice d’appello, rigettava l’impugnazione con sentenza n. 80/12. Riteneva detto giudice che sebbene l’obbligo della preventiva segnalazione del controllo elettronico della velocità fosse stato esteso dall’art. 4 D.L. n. 121/02, convertito in legge n. 168/02, ai controlli mobili, gli artt. 77 e 78 del regolamento C.d.S., che secondo il ricorrente avrebbero imposto l’allocazione del cartello informativo ad ogni intersezione stradale, non consentivano tale esito ermeneutico. Il 2° comma dell’art. 77 del citato regolamento, infatti, andava riferito ai soli cartelli stradali prescrittivi, aventi la funzione di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, non anche a quelli meramente informativi, come i cartelli sul rilevamento elettronico della velocità. Per la cassazione di tale sentenza l’automobilista soccombente nei due giudizi di merito propone ricorso, affidato a due motivi il primo dei quali viene ritenuto fondato dagli Ermellini, con la sentenza n°15899 del 29 luglio 2016.
Questi i motivi su cui si fonda l’accoglimento del ricorso e da cui emerge reprimenda per il comportamento della polizia municipale nel caso de qua.
“La giurisprudenza di questa Corte (v. ad es., Cass. n. 7419 del 2009) ha evidenziato che, ai sensi della L. n. 168 del 2002, art. 4, da considerarsi norma imperativa, la P.A. proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione, con l’apposizione “in loco” di cartelli indicanti la presenza di “autovelox”, dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l’illegittimità del relativo verbale di contestazione. … Come, dunque, può evincersi dal complesso normativo adottato sul punto, la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamonti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa (laddove si afferma, espressamente, che gli indicatori preventivi della presenza degli autovelox “devono essere installati con adeguato anticipo…”, senza, quindi, lasciare alcun margine di discrezionalità alla P.A. circa la possibile elusione di siffatto accorgimento o in ordine alla facoltà di ricorrere a sistemi informativi alternativi che, però, non assicurino la medesima trasparenza nell’inerente attività di segnalazione). In altri termini la “ratio” della preventiva informazione in questione secondo le modalità indicate dalla legge (anche mediante gli strumenti attuativi dei decreti dei competenti Ministeri) è rinvenibile – come è stato sottolineato nella pregressa giurisprudenza di legittimità – nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico”.
Si rimarca qui un principio che sovente viene ripetuto nelle sentenze della Suprema Corte (come in quella qui epigrafata, a cui occorre fare molta attenzione, specie nell’uso degli strumenti automatici di qualunque natura: esiste un obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico.
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Certo che l’obbligo di rispettare il limite di velocità è distinto dalla legittimità del procedimento sanzionatorio e non viene meno in caso di annullabilità del verbale. Due considerazioni: la prima è che l’annullamento del verbale sposta l’attenzione soltanto sull’azione illegittima dell’organo di polizia; la seconda riguarda i limiti di velocità poco credibili e quindi disattesi, imposti su certe strade. Il Barile scriveva in un suo trattato di diritto pubblico che il fondamento delle norme giuridiche si fonda sul convincimento popolare che queste siano necessarie alla civile convivenza e quindi spontaneamente rispettate. L’attuale imbarbarimento invece oggi coinvolge ” regnanti e sudditi”.