La LEGGE 1 ottobre 2018, n. 117 ” pubblicata nella G.U. il 12 ottobre, che entrerà in vigore il 28 ottobre p.v., ha introdotto l’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli. Ma prima di essere attuata in concreto è previsto che entro 60 giorni un regolamento ministeriale definirà le caratteristiche e i requisiti tecnologici che questi dispositivi dovranno avere, ne consegue che, secondo le previsioni, perché la norma approvata diventi effettivamente operativa passeranno diversi mesi. la legge ha introdotto il comma 1 bis all’articolo 172, del codice della strada come di seguito:
articolo 172 comma«1-bis D.lgs. 285/1992. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di eta’ inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Le disposizioni di cui al comma 1 della legge 117/2018 si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.
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