I giudici della terza sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4161 del 13 febbraio 2019 hanno ribadito che nel caso di scontro tra veicoli a un incrocio non assistito da segnaletica va dimostrato il nesso eziologico tra il sinistro e il difetto di manutenzione della segnaletica.
IL CASO
Il conducente ed il proprietario di un veicolo convennero in giudizio, davanti al Giudice di pace, Roma Capitale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale per lo scontro tra l’autovettura condotta dalla prima e di proprietà del secondo e altra autovettura, ad un incrocio una delle cui vie era percorsa dall’auto antagonista. Secondo gli attori infatti la responsabilità del sinistro era da ascriversi, ex art. 2051 codice civile, all’amministrazione comunale per non avere ripristinato la segnaletica prima esistente sulla via percorsa dall’auto antagonista che obbligava i veicoli provenienti da quest’ultima a dare la precedenza ai veicoli procedenti sull’altra via che terminava sull’incrocio. Il Giudice di prime cure rigettava la domanda ritenendo insussistente il nesso causale tra il sinistro e l’assenza di segnaletica stradale.
LA DECISIONE
Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso ritenendo che ci si potrebbe fermare al rilievo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’assenza di una intelligibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e quindi non determina alcuna responsabilità dell’ente custode della strada per tali incidenti. In particolare, l’evocata preesistenza sui luoghi di una segnaletica che giustificasse il convincimento del diritto di precedenza in deroga alle regole ordinarie del codice stradale rimane comunque in tale prospettiva irrilevante, dal momento che, anche in tal caso, la circolazione stradale può avvenire senza inconvenienti, essendo sufficiente ed idoneo a regolarla il codice della strada, mentre appartiene all’insindacabile potere discrezionale dell’ente gestore provvedere alle segnalazioni per creare condizioni di traffico migliori. Né può ricevere tutela con riferimento alla c.d. «insidia» l’eventuale affidamento dell’utente sulla presenza di segnalazione non in atto in quanto è per contro preciso dovere dello stesso prestare la massima attenzione alle reali condizioni della strada ed adeguare ad esse la propria condotta di guida. Per quanto riguarda il nesso di causalità che viene maggiormente in rilievo nella fattispecie, la Corte precisa che esso deve coinvolgere, con ruolo efficace e diretto, la cosa in custodia. Questa, per la sua consistenza materiale e fisica o per la sua conformazione o per le sue anche contingenti condizioni, deve inserirsi nella sequenza causale e non rappresentare mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce in realtà all’interno e nel collegamento di altri e diversi fattori.