La disciplina delle sagre e delle feste popolari nella Regione Campania trova la propria fonte principale nella Legge regionale 21 aprile 2020, n. 7, recante il Testo unico sul commercio, che ha inteso riordinare e sistematizzare una materia caratterizzata, negli anni, da una forte eterogeneità applicativa. La normativa regionale si inserisce in un quadro più ampio, nel quale continuano a trovare applicazione rilevanti disposizioni di diritto statale e dell’Unione europea, soprattutto in materia di ordine pubblico, sicurezza, igiene degli alimenti e libertà di iniziativa economica.
L’obiettivo perseguito dal legislatore campano è duplice: da un lato, valorizzare le manifestazioni tradizionali come strumenti di promozione culturale ed economica del territorio; dall’altro, evitare che tali eventi si trasformino in forme di esercizio commerciale non regolato, in concorrenza con le attività stabili.
Definizioni e inquadramento giuridico
L’articolo 102 della L.R. n. 7/2020 distingue chiaramente tra sagre e feste popolari, introducendo una differenziazione concettuale che ha rilevanti ricadute applicative.
La sagra è definita come una manifestazione temporanea, svolta in area pubblica o aperta al pubblico, finalizzata alla valorizzazione del territorio attraverso la promozione e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni enogastronomiche aventi carattere identitario. La componente alimentare rappresenta, dunque, l’elemento centrale e qualificante dell’evento.
La festa popolare, invece, è una manifestazione organizzata prevalentemente per finalità culturali, storiche, religiose, politiche, sportive o di volontariato. La somministrazione di alimenti e bevande, pur ammessa, assume un ruolo accessorio e non può connotare l’evento al punto da identificarlo con un prodotto specifico.
Questa distinzione risponde a principi già affermati a livello nazionale, in particolare alla luce del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, attuativo della direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva servizi), che impone di evitare restrizioni ingiustificate all’esercizio dell’attività economica, ma consente regolazioni specifiche per eventi temporanei legati a interessi generali quali la tutela dei consumatori e l’ordine pubblico.
Requisiti oggettivi e organizzativi delle manifestazioni
L’articolo 103 della legge regionale individua una serie di requisiti minimi che devono essere rispettati per lo svolgimento di sagre e feste popolari.
In primo luogo, l’area destinata alla manifestazione deve essere adeguatamente attrezzata sotto il profilo logistico e funzionale. È richiesto che siano previsti:
- spazi di parcheggio idonei, comprensivi di aree riservate alle persone con disabilità;
- servizi igienico-sanitari in numero adeguato, con almeno un servizio accessibile alle persone con disabilità;
- misure idonee a garantire la sicurezza e la vigilanza.
Sotto il profilo dimensionale, la normativa introduce limiti precisi alla superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, fissando una soglia massima del 70% dell’area complessiva per le sagre e del 40% per le feste popolari, da tale computo sono escluse le aree adibite a parcheggio. Tali limiti sono funzionali a preservare la natura culturale e sociale dell’evento, evitando che la componente commerciale divenga prevalente.
Accanto ai requisiti strutturali e dimensionali, assumono rilievo crescente i profili di safety e security, intesi rispettivamente come tutela dell’incolumità fisica delle persone e prevenzione dei rischi derivanti da atti dolosi o da situazioni di pericolo intenzionale. In tal senso, l’organizzazione delle manifestazioni deve conformarsi alle disposizioni nazionali in materia di sicurezza degli eventi pubblici, con particolare riferimento alle direttive del Ministero dell’interno (cd. direttive “Gabrielli” e successive circolari esplicative), che impongono una valutazione preventiva del rischio, l’adozione di misure di controllo degli accessi, la gestione dei flussi e dei piani di emergenza.
La dimensione della safety e della security si raccorda altresì con le competenze attribuite al sindaco quale autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché con i poteri di ordinanza contingibile e urgente previsti dall’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali).
A questi requisiti regionali si affiancano le disposizioni nazionali in materia di sicurezza pubblica, in particolare il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), che attribuisce al Comune e all’autorità di pubblica sicurezza specifici poteri in ordine alla tutela dell’incolumità dei partecipanti, nonché le norme sulla sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo.
Funzioni e competenze dei Comuni
Il ruolo dei Comuni è centrale nell’attuazione della disciplina regionale. Ai sensi dell’articolo 104, l’ente locale è chiamato, in primo luogo, a verificare il possesso dei requisiti previsti dalla legge e a rilasciare il riconoscimento di “sagra” o “festa popolare” della Campania.
Il Comune esercita inoltre una funzione regolatoria, potendo disciplinare con propri atti:
- le modalità di comunicazione dei fornitori di materie prime e semilavorati;
- i criteri per evitare la sovrapposizione temporale di eventi analoghi nei comuni limitrofi;
- le misure in materia di tutela ambientale, raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti;
- gli orari di svolgimento e i limiti alle emissioni sonore.
Sotto il profilo amministrativo, restano fermi gli obblighi derivanti dalla normativa statale sulla semplificazione amministrativa, in particolare l’istituto della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) previsto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990, applicabile alle attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande tramite il SUAP comunale. In ambito regionale, tale regime trova un espresso fondamento nell’articolo 94 della L.R. n. 7/2020, che disciplina l’attività temporanea, consentendo l’esercizio della somministrazione in occasione di fiere, sagre, feste popolari e altre manifestazioni straordinarie, nel rispetto dei soli requisiti morali e igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, ed è valida esclusivamente per la durata dell’evento per cui è richiesta. La disposizione regionale si pone in continuità con i principi statali in materia di liberalizzazione e semplificazione delle attività economiche, ferma restando la necessità dei controlli successivi da parte dell’amministrazione comunale competente.
Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari
Uno degli strumenti più rilevanti introdotti dalla L.R. n. 7/2020 è il calendario regionale delle sagre e delle feste popolari, disciplinato dall’articolo 105.
L’inserimento nel calendario costituisce condizione essenziale per lo svolgimento legittimo della manifestazione. La procedura prevede che l’organizzatore presenti istanza al Comune territorialmente competente almeno sessanta giorni prima dell’evento. Il Comune, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, trasmette la richiesta alla Regione, che provvede alla pubblicazione del calendario.
Questo strumento risponde a esigenze di coordinamento e trasparenza, in linea con i principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, nonché con l’esigenza di evitare distorsioni concorrenziali tra operatori economici.
Somministrazione di alimenti e bevande e normativa igienico-sanitaria
La somministrazione temporanea di alimenti e bevande nell’ambito di sagre e feste popolari è soggetta non solo alla disciplina regionale, ma anche alla normativa europea e nazionale in materia di sicurezza alimentare.
Trovano applicazione, in particolare:
- il Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
- il sistema di autocontrollo basato sui principi HACCP;
- le disposizioni nazionali e regionali in materia di tracciabilità degli alimenti e tutela del consumatore.
L’organizzatore e gli operatori coinvolti sono responsabili del rispetto di tali obblighi, indipendentemente dalla natura temporanea dell’evento.
Sanzioni
- Superamento della durata massima dell’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande o violazione dell’obbligo di consecutività dei giorni previsti per lo svolgimento dell’attività medesima; violazione articolo 94 e 150 c. 2 LR 7/2020; sanzione amministrativa da 1.000€ a 6.000€ PMR 1/3 del massimo 2.000€; Autorità competente a ricevere il rapporto e ad incassare la sanzione è il Comune.
- Svolgimento della sagra o festa popolare in un periodo diverso da quello indicato nel calendario regionale; violazione articolo 105 c.1 e 150 c.2 LR 7/2020; sanzione amministrativa da 1.000€ a 6.000€ PMR 1/3 del massimo 2.000€; Autorità competente a ricevere il rapporto e ad incassare la sanzione è il Comune.
- Svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale ; violazione articolo 150 c. 4 LR 7/2020 gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l’immediata interruzione della sagra PMR pari al doppio del minimo 4.000,00€; Autorità competente a ricevere il rapporto e ad incassare la sanzione è il Comune.
- Mancato rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 103 LR 7/2020 ovvero:
- adeguate aree destinate a parcheggi secondo la normativa statale e regionale vigente;
- parcheggi riservati a soggetti diversamente abili con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree
- destinate alla somministrazione al pubblico e all’intrattenimento e allo spettacolo, anche attraverso soluzioni mobili o
- temporanee la cui presenza è comunque segnalata;
- servizi igienici di cui almeno uno per soggetti diversamente abili raggiungibili in autonomia e sicurezza;
- idoneo servizio di vigilanza, nel rispetto di quanto prevede la normativa statale vigente in materia;
- superamento della superficie di somministrazione del 70% per le sagre e del 40% per le feste Popolari;
comportano la violazione dell’articolo 103 e dell’articolo 150 c. 3 sanzione amministrativa da 500,00€ a 3.000€ PMR 1/3 del massimo 1.000€; Autorità competente a ricevere il rapporto e ad incassare la sanzione è il Comune.
Oltre alle violazione sopraelencate previste dalla normativa regionale Campania trovano applicazione anche le violazioni di carattere igienico-sanitario e prevenzioni incendi previste dalla normativa nazionale vigente.



