Massima redazionale:
La reiterata violazione delle disposizioni comunali poste a tutela della quiete pubblica può legittimare la sospensione temporanea dell’attività commerciale: la misura non assume necessariamente carattere punitivo, ma può costituire esercizio del potere ripristinatorio e conformativo dell’Amministrazione a tutela della salute, dell’ambiente urbano e della collettività.
Il Comune può sospendere temporaneamente l’attività di un pubblico esercizio che viola ripetutamente le disposizioni comunali poste a tutela della quiete pubblica, è quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 6626 del 25 agosto 2026, relativa alla sospensione per quindici giorni di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, disposta a seguito della reiterata installazione all’esterno del locale di dispositivi di amplificazione e riproduzione sonora, vietati dal regolamento comunale.
Il Consiglio di Stato, riformando la decisione del TAR, ha escluso che la sospensione debba essere considerata esclusivamente come una sanzione amministrativa di carattere punitivo. Si tratta, invece, di una misura espressione del potere ripristinatorio e conformativo dell’Amministrazione comunale, finalizzato a ricondurre l’esercizio dell’attività al rispetto delle prescrizioni poste a tutela dell’ambiente urbano, del decoro e della quiete pubblica.
La decisione richiama, in particolare, l’art. 9 della legge n. 447/1995 sull’inquinamento acustico, che consente interventi anche incisivi sulle attività responsabili delle emissioni sonore.
Particolarmente significativo è il principio secondo cui il diritto alla quiete costituisce espressione del diritto alla salute psicofisica e può quindi prevalere sull’interesse economico dell’esercente responsabile del disturbo. In presenza di violazioni reiterate, soprattutto quando le emissioni sonore provengono dall’esterno del locale e risultano difficilmente contenibili mediante sistemi di insonorizzazione, il Comune può pertanto adottare anche provvedimenti particolarmente incisivi, compresa la sospensione temporanea dell’attività.



