Massima redazionale
L’impiego dell’intelligenza artificiale generativa nella preparazione di un provvedimento amministrativo non determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto, purché la motivazione esprima un percorso logico-giuridico autonomo, verificato e fatto proprio dall’autorità competente. L’intelligenza artificiale può svolgere una funzione meramente servente: la decisione, la relativa paternità e ogni conseguente responsabilità restano integralmente imputabili alla persona fisica titolare del potere amministrativo.
L’eventuale utilizzo dell’intelligenza artificiale nella fase di elaborazione materiale di un provvedimento non è, in quanto tale, vietato. Non determina automaticamente un difetto di motivazione, non priva l’atto della sua natura amministrativa, non trasferisce alla macchina la titolarità della decisione e non attenua la responsabilità del funzionario che lo sottoscrive. Ciò che rileva non è, quindi, la provenienza originariamente umana o digitalmente assistita dei singoli passaggi, ma la circostanza che la motivazione definitiva presenti un contenuto autonomo, comprensibile e verificabile, riconducibile all’organo titolare del potere. La sentenza qualifica espressamente l’assistente algoritmico come strumento «servente e non sostitutivo». Le minute elaborate dall’IA devono essere: esaminate, verificate, corrette e convalidate dal responsabile del procedimento. Il punto più rilevante della pronuncia è l’imputazione della decisione, l’atto amministrativo continua a essere riferibile esclusivamente all’autorità competente. L’utilizzo dell’IA non introduce un nuovo centro di imputazione giuridica e non consente al funzionario di spostare sul software, sul fornitore o sull’algoritmo la responsabilità per eventuali errori. Il TAR chiarisce che, qualora l’output contenga un errore o un’allucinazione informatica, tale errore diviene integralmente imputabile all’organo che lo recepisce nel provvedimento.
Questo principio trova oggi una precisa base normativa nell’articolo 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132. La disposizione stabilisce che l’IA può essere utilizzata dalla pubblica amministrazione in funzione strumentale e di supporto, nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona, la quale rimane l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti nei quali sia stata impiegata l’intelligenza artificiale. La stessa disposizione impone conoscibilità del funzionamento, tracciabilità dell’utilizzo e adozione di misure tecniche, organizzative e formative.
Va inoltre rilevato che il nuovo contatto d lavoro degli Enti Locali, sottoscritto il 21 luglio 2026 al titolo III articoli 14,15,16, prevede una specifica disciplina per l’utilizzo dell’IA nei processi amministrativi, l’ informazione e confronto sindacale (art. 14), le garanzie dell’apporto umano nel processo decisionale (art. 15), infine formazione e monitoraggio (art. 16). Ne deriva che l’introduzione dell’IA nell’ente locale non può essere considerata una scelta meramente tecnologica del dirigente, ma assume anche una precisa dimensione organizzativa, sindacale e datoriale.
Nel caso concreto, di cui alla sentenza i riferimenti giurisprudenziali contestati erano soltanto argomenti di supporto. Il nucleo essenziale della motivazione si fondava, invece, su autonomi accertamenti tecnici e fattuali relativi allo stato dei luoghi, alle altezze dell’immobile, alle superfici e alle volumetrie ed altri errori formali, pertanto, non veniva pregiudicata la sostanza della decisione. L’intelligenza artificiale non può costituire uno scudo rispetto alla responsabilità amministrativa. Quanto più rilevante è il suo contributo, tanto maggiore deve essere la capacità dell’amministrazione di documentare il controllo umano, la correttezza dell’istruttoria e la piena riferibilità della decisione al funzionario competente.



