RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI E GIUDICE COMPETENTE
Continua e si consolida la tendenza della giurisprudenza amministrativa che respinge al giudice ordinario le questioni inerenti la rimozione degli impianti pubblicitari.
“Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo all’impugnazione dei provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992, con i quali viene disposta la rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati su strada pubblica, perché tale ordine deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall’accertamento della violazione e dall’irrogazione della prescritta sanzione pecuniaria, con riferimento al codice della strada.”
(TAR Lazio, Roma Sez. II, 31/07/2018, n. 8561),
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