Interessante decisione del Tar Lombardia (Sez. III, 15/05/2014, n. 1263) su una questione non di poco conto. Vale a dire se la revoca di un Assessore da parte del Sindaco sia un mero procedimento amministrativo o, semmai, atto monocratico del Sindaco dotato di ampia discrezionalità e, pertando, giustificabile anche da motivazioni politiche.
In soldoni, può il Sindaco revocare nomina e delega ad un amministratore, venuto meno il rapporto fiduciario? Viceversa, la nomina e la delega, in quanto atto amministrativo e proveniente dalla P.A. è sindacabile, soprattutto se non contiene quel minimo di motivazione, tanto da renderlo nullo?
Questione dibattuta ed affascinante, se la si inquadra dal punto di vista dell cd. principio della trasparenza, atteso il fatto che, nella quasi totalità dei casi, le nomine vengono effettuate unicamente per fini politici e non già per merito.
La decisione del Tar Milano, prendendo spunto da giurisprudenza consolidata, ribadisce il concetto che gli atti di revoca, pur essendo atti amministrativi e non politici, hanno natura ampiamente discrezionale e la relativa motivazione può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico/amministrativa rimesse in via esclusiva al vertice dell’ente, in quanto aventi ad oggetto un incarico fiduciario. Di talché, la motivazione dell’atto di revoca può anche rimandare esclusivamente a valutazioni di opportunità politica.
Il Collegio si spinge oltre, affermando che risultano essere inapplicabili al caso in esame le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo (comunicazione dell’avvio del procedimento), atteso che — in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per l’amministrazione del Comune nell’interesse della comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del consiglio comunale — non c’è spazio logico, prima ancora che normativo, per l’applicazione dell’istituto partecipativo di cui all’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241.
In ultimo, una considerazione a margine. E’ necessario scomodare la G.A. per contestare un atto legittimo del Sindaco che, così come ha discrezionalmente scelto, altrettanto discrezionalmente ha revocato l’Assessore (perchè quest’ultima ha decisio di candidarsi alle successive elezioni in contrapposizione al Sindaco in carica) ?
Michele Orlando
P.A.sSIAMO