Consiglio di Stato, sez. V, 28/04/2014, n. 2196
Per la realizzazione di manufatti che prevedono la realizzazione di tettoie o pensiline risulta necessario il previo rilascio del permesso di costruire laddove si è in presenza dei seguenti elementi catterizzanti.
La natura del manufatto, di riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici, determina la necessità del permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell’intervento.
La tettoia di copertura che, non rientrando nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza per la mancanza di una propria invidualità fisica e strutturale, costituisce parte integrante dell’edificio sul quale viene realizzata e necessita di permesso di costruire.
Per la realizzazione di una tettoia, appoggiata su un edificio, occorre il rilascio del permesso di costruire, poiché essa comporta una modifica della sagoma e del prospetto.
Unico caso di esclusione del previo rilascio del permesso a costruire è quello tipoco della «pertinenza», ai sensi e per i fini di cui all’art. 7 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, conv. dalla l. 25 marzo 1982 n. 94, necessitando la mera «autorizzazione», in quanto la pertinenza si rinvione laddove esista un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra cosa accessoria e principale e che il manufatto destinato ad un uso pertinenziale durevole sia dalle dimensioni ridotte e modeste.
Michele Orlando
P.A.sSiamo



