Circolare MIT sulla decorrenza della moratoria per il nuovo conseguimento di patente in caso di revoca aggravata.

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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare del 7 luglio 2014, facendo riferimento a pregresso orientamento del Ministero dell’interno, chiarisce quale sia la decorrenza della “moratoria” considerata dal comma 3 ter dell’articolo 219 del codice della strada, stabilendo, in via interpretativa, cosa si debba intendere per “data di accertamento del reato”.

Questa la norma oggetto di interesse (art. 219):

“3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato”.

Questa l’interpretazione ministeriale:

“La data di accertamento del reato, da cui decorre il triennio per poter riottenere il titolo abilitativo alla guida, va intesa con riguardo al passaggio in giudicato della sentenza penale e non già con riferimento al momento in cui l’organo accertatore contesta l’infrazione. Tale momento, invero, segna il mero avvio della fase processuale, il cui esito sarà determinato dalla pronuncia del giudice penale e dal successivo passaggio in giudicato della stessa”.

Quindi il termine da cui far decorrere i tre anni per conseguire una nuova patente ex art.219 comma 3-ter è quello della data del passaggio in giudicato della sentenza (o decreto penale).

In allegato la circolare.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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