La legge n° 120/2010 modificò l’articolo 128 del Codice della Strada, dando corpo –per quanto attiene al primo comma- alla seguente formulazione: “1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente”.
Il TAR Sicilia, sez. Catania, con sentenza n°350/2014 (confermando l’esito cautelare) ha sottolineato come sia necessario, mettere a base del provvedimento di revisione, una realistica e sostanziale motivazione di fatto che ostenda le cause in relazione alle quali si opini della perdita dei requisiti prescritti.
La sentenza (allegata) è anche interessante in relazione ai nutriti richiami alla pregressa giurisprudenza sul tema.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo