Residenti in ZTL: non hanno diritto a posti riservati e devono essere sanzionati se posteggiano in divieto di sosta

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Alcuni residenti all’interno di una ZTL, e proprietari di autoveicoli, propongono ricorso contro il Comune, accusandolo di non aver per non aver esperito i dovuti controlli sull’attività della Polizia municipale in relazione al rispetto dei divieti di transito e di sosta in determinate aree del territorio comunale.

Infatti, pur essendo titolari di regolare permesso di sosta in zona riservata ai residenti, i posti loro destinati per il parcheggio erano sempre occupati, per cui le stesse si erano viste costrette a parcheggiare in altre zone con divieto, dovendo pagare le conseguenti sanzioni amministrative, ritenute illegittime.

I residenti della ZTL lamentano, in sostanza, un’inerzia dell’amministrazione comunale, la quale non si sarebbe attivata in modo adeguato per garantire il loro diritto, quali cittadini residenti, di parcheggiare e circolare nella zona regolamentata dal Comune come zona con circolazione limitata, essendo quindi stati costretti a parcheggiare in altre zone, con divieto di sosta, subendo le conseguenti sanzioni amministrative.

Nel caso di specie, si è però evidenziato che il numero degli stalli di sosta riservati era inferiore al numero dei nulla osta rilasciati, per cui è palese che nessun diritto soggettivo i residenti potevano avere in ordine al parcheggio stesso.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 30 novembre 2015, n. 24353, ha statuito che a fronte del riconoscimento di un permesso di accesso e di parcheggio rilasciato dal Comune ai privati, questi restano comunque in una posizione di soggezione rispetto alle concrete modalità con le quali l’amministrazione esercita il proprio potere di controllo per garantire il rispetto di quegli interessi, senza poter pretendere che tale potere venga esercitato con modalità ritenute migliori o comunque per loro preferibili.

La Corte di Cassazione (sentenza 12 ottobre 2006, n. 21918) , ha escluso che si possa ravvisare lo stato di necessità, previsto dall’art. 2045 c.c., in relazione al semplice disagio provocato dalla mancanza o insufficienza delle aree destinate a parcheggio, anche in ipotesi in cui il Comune venga meno all’obbligo di cui all’art. 7 C.d.S., comma 8, di riservare una zona di parcheggio c.d. libero nelle aree dove sussiste il parcheggio custodito o soggetto al controllo della durata; ed ha precisato che detta norma non giustifica, da parte degli utenti della strada, l’inosservanza dei divieti di sosta o di fermata.

Analogamente, la sentenza 21 febbraio 2012, n. 2490, ha riconosciuto che anche le persone titolari di contrassegno attestante la disabilità sono tenute ad osservare i divieti di circolazione e di sosta, essendo comunque rimesso alla valutazione discrezionale della pubblica amministrazione il contemperamento tra gli interessi dei disabili e quelli della generalità dei consociati ad evitare che vi siano intralci al traffico (v. pure la sentenza 6 marzo 2013, n. 5588).

Questa giurisprudenza è da richiamare perchè dà conto del fatto che il riconoscimento ai privati di un determinato interesse legittimo, qual è quello di circolare e sostare in zone a traffico limitato, non attribuisce agli stessi – ove il concreto esercizio della prerogativa di cui sono titolari non sia esercitabile – il diritto di agire indiscriminatamente anche in violazione delle normali regole di circolazione. In altri termini, il fatto di trovare occupati gli stalli destinati a parcheggio in aree riservate non attribuisce ai privati rimasti insoddisfatti nelle loro legittime aspettative il diritto di parcheggiare in zone dove c’è il divieto di sosta o di fermata.

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2 Commenti

  1. Questo conferma la mia tesi sostenuta al comando da sempre. I residenti della ztl muniti di pass non hanno un interesse differenziato rispetto i residenti fuori la ztl che gli dia legittimazione processuale ancorché legittimati dal Comune all’accesso agli atti. Non hanno neanche interesse al posto libero. Possono solo chiedere di attivare controlli delle soste con la sola mera aspettativa che questi vengano fatti. Già in passato il Consiglio di Stato ha negato l’interesse in capo ad alcuni residenti interni alla ztl di Roma contro il suo allargamento. Spesso alcuni politici fanno credere che la ztl viene istituita per consentire la riserva di posti auto in loro favore mentre sappiamo bene che i presupposti per i quali la norma concede il potere alla giunta sono altri. W il CdS.

  2. Quindi anche se il permesso è a pagamento non dà alcun diritto e il Comune può ‘vendere’ anche in overbooking impunemente? Mi sembra un po’ azzardato e contro i principi generali del diritto: se fai pagare un servizio….

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