La sentenza in esame si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di abusi edilizi, affrontando questioni cruciali come l’onere della prova in caso di contestazione, la distinzione tra diverse tipologie di interventi edilizi e le conseguenze della mancata ottemperanza a un’ordinanza di demolizione.
Un primo aspetto di rilievo riguarda l’onere della prova sulla data di realizzazione dell’opera abusiva. Il T.A.R. chiarisce che è il privato a dover dimostrare che l’intervento sia stato realizzato in epoca in cui non era necessario un titolo edilizio (ad esempio, prima del 1967 per le aree prive di piano regolatore). Questo principio conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’Amministrazione non è tenuta a provare la data esatta della costruzione, ma solo a dimostrare l’assenza di un titolo abilitativo. La responsabilità di fornire documentazione adeguata ricade quindi sul proprietario, il quale, in caso di mancanza di prove, non può invocare la legittimità del manufatto.
Altro punto fondamentale riguarda la qualificazione dell’intervento edilizio. Il ricorrente sosteneva che l’opera fosse riconducibile a interventi di manutenzione straordinaria o risanamento conservativo, i quali richiedono una semplice SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Tuttavia, il T.A.R. ha chiarito che l’intervento, avendo comportato la creazione di nuovi volumi, non rientrava in queste categorie e richiedeva il permesso di costruire. La distinzione tra le diverse tipologie di interventi è essenziale, poiché la normativa (D.P.R. 380/2001) impone regimi autorizzativi diversi in base all’incidenza dell’opera sull’assetto urbanistico.
Un altro profilo analizzato dalla sentenza riguarda la natura dell’ordinanza di demolizione. Il giudice amministrativo ribadisce che si tratta di un atto vincolato, ossia obbligatorio per l’Amministrazione quando viene accertato un abuso edilizio. Pertanto, il Comune non è tenuto a comunicare l’avvio del procedimento prima di emettere l’ordinanza, trattandosi di un provvedimento sanzionatorio con finalità di ripristino della legalità. Questo principio è stato affermato più volte dal Consiglio di Stato, il quale ha chiarito che la tutela dell’interesse pubblico all’ordinato sviluppo urbanistico prevale sul diritto del privato a un preavviso, specie quando l’abuso è evidente.
Infine, la sentenza esamina le conseguenze della mancata demolizione nei termini assegnati. L’art. 31 del Testo Unico dell’Edilizia prevede che, in caso di inottemperanza, il bene venga acquisito di diritto al patrimonio comunale e che sia applicata una sanzione pecuniaria. Nel caso specifico, la sanzione è stata determinata nella misura massima (€ 20.000,00) in considerazione della presenza di vincoli paesaggistici, fattore che aggrava l’illecito edilizio.
1.Prova della data di costruzione – Spetta al privato dimostrare che un’opera sia stata edificata prima del 1967 per invocare l’assenza dell’obbligo di titolo edilizio. L’Amministrazione non è tenuta a fornire la prova della data esatta di realizzazione dell’abuso.
2.Differenza tra SCIA e permesso di costruire – Non può qualificarsi come manutenzione straordinaria o risanamento conservativo un intervento che ha comportato la creazione di nuovi volumi edilizi. In tal caso, è necessario il permesso di costruire.
3.Ordinanza di demolizione come atto vincolato – L’ordine di demolizione è un provvedimento obbligatorio in presenza di un abuso edilizio e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento.
4.Conseguenze della mancata demolizione – Se il privato non demolisce l’opera nei termini stabiliti, l’immobile viene acquisito al patrimonio comunale e viene applicata una sanzione pecuniaria, che può essere determinata nella misura massima in caso di vincoli paesaggistici.
Conclusioni
La sentenza conferma il rigore della disciplina in materia di abusi edilizi e la necessità per i proprietari di dimostrare la legittimità delle opere. Inoltre, evidenzia che la repressione dell’abusivismo segue un iter preciso e che i margini di discrezionalità dell’Amministrazione sono limitati, essendo l’ordine di demolizione un atto dovuto. Ne deriva che chi realizza opere edilizie senza titolo corre il rischio non solo della demolizione, ma anche della perdita del bene e dell’applicazione di sanzioni economiche rilevanti, specialmente in aree sottoposte a vincoli.



