Comandante, Vi chiedo se siete a conoscenza di un regio decreto che possa vietare la vendita di birra alla spina nei mercati.
Grazie per la collaborazione
C. Associazione AISCAT Napoli
Risposta:
Si premette che il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), all’art’articolo 87 vieta la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
La violazione è punita dall’art. 17 bis, comma 1, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00.
Ed ancora, il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, all’art 176 stabilisce che non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi, da trasportarsi fuori dal locale di vendita, purché la quantità contenuta nel recipiente non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all’art. 89 del tulps ed a litri 0,33 per le altre.
V’è da precisare che l’art. 89 che disciplinava la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcoliche con un contenuto in alcool superiore al 21% del volume, è stato abrogato dalla legge 524/74, abrogazione confermata dalla legge 287/91.
Però quest’ultima legge, all’art. 5, comma 2, disponeva che “La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all’aperto”.
Alla luce di quanto evidenziato, possiamo concludere, pertanto, che la vendita di birra alla spina, e quindi in modo sfuso, nei mercati o altri luoghi analoghi quali fiere, sagre o manifestazioni all’aperto, non può essere consentita.