QUESITO: Salve, al fine di applicare il punto 5 della circolare del ministero dell’interno del 01.08.2014, avente per oggetto le nuove procedure per l’applicazione della misura cautelare del sequestro e del fermo amministrativo del veicolo, in caso di veicolo “abbandonato” in depositeria è necessario redigere il verbale di dissequestro? e in che termini? L’Agenzia del Demanio infatti ha restituito gli atti inviati dall’organo accertatore comunicando che non può procedere all’alienazione in assenza del suddetto provvedimento.
Grazie. Cordiali saluti.
RISPOSTA: Ai sensi del comma 3 del DPR 13 febbraio 2001, n. 189 “Alla notificazione dell’obbligo del ritiro dei beni, di cui al comma 2, provvedono gli organi di polizia stradale che hanno proceduto all’accertamento delle violazioni, dalle quali consegue l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. Gli organi di polizia stradale, trascorso il periodo di tre mesi senza che il bene venga ritirato, trasmettono all’ufficio competente all’alienazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, copia del verbale di accertamento della violazione, di applicazione della sanzione amministrativa accessoria e del provvedimento di dissequestro, nonché la prova della notificazione dell’obbligo del ritiro agli interessati.”.
Da tanto consegue che la richiesta dell’Agenzia del demanio è fondata su una precisa norma di Legge.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo