Domanda: Un’imprenditrice locale ha presentato al Comune una scia per l’apertura di un ristorante in una località ad alta densità turistica.
Nel sopralluogo effettuato dalla polizia locale per la verifica della sorvegliabilità è emersa la presenza di una seconda porta d’uscita dai locali dell’attività, composta porta a vetro e persiana metallica, posizionata sul retro dello stesso immobile, dal locale cucina verso un’area privata condominiale (trattasi di un cortile privato in cui sono presenti ingressi ad altre abitazioni private), retrostante alla strada pubblica, alla quale è collegata.
Da tale situazione si evidenzia il contrasto fra la norma che regola tale istituto con i vari pareri di diversi enti, nonché della titolare dell’attività:
Il d. m. 564/98 prescrive all’art. 1 che “I locali e le aree adibiti anche temporaneamente o per attività stagionale ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono avere caratteristiche tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d’accesso o d’uscita. Le porte o altri ingressi devono consentire l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l’accesso ad abitazioni private”.
La polizia locale ha attestato che per i criteri sopra richiamati non vi sono gli estremi di sorvegliabilità esterna ed interna, in quanto l’area cucina, che si pretenderebbe non accessibile al pubblico da parte della titolare per giustificare la presenza della seconda uscita retrostante, non può comunque essere chiusa, per le regole della sorvegliabilità interna. La seconda uscita che dà all’esterno del locale, insistente su un’area privata con accesso ad altre abitazioni private, non sarebbe compatibile con i criteri di sorvegliabilità esterna previsti dalla medesima norma.
Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione della locale ASL ribadisce, al contrario, che per le norme di sicurezza sul lavoro – Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, d. lgs. 81/08, art. 63, c. 1 – la porta di uscita dal locale cucina in questione deve rimanere aperta quale uscita di sicurezza per i lavoratori che ivi sono impiegati.
La titolare dell’attività dichiara che la predetta porta rimarrà bloccata durante le ore di esercizio dell’attività con chiusura a chiave della persiana metallica esistente e che però potrà essere usata per il carico/scarico di materiali, di fatto chiedendone la piena ammissibilità alla procedura di sorvegliabilità del locale ristorante.
Si chiede se deve essere negato il parere di sorvegliabilità per la presenza della seconda uscita, ovvero, se ritenuto fattibile, sulla possibilità di rilasciare un’agibilità sui requisiti di sorvegliabilità, richiedendo un’asseverazione di un tecnico sullo stato dei luoghi e su quanto dichiarato dalla titolare con la possibilità di chiudere la porta d’uscita a chiave durante l’esercizio dell’attività; inoltre, imponendo prescrizioni specifiche nell’attestazione di agibilità sulla chiusura e sull’utilizzo della suddetta porta d’uscita, e vincolando la permanenza del requisito di sorvegliabilità allo stato dei luoghi come rappresentato dalle asseverazioni, dichiarazioni e sopralluoghi.
Ag. Di Polizia Locale F. S. – Provincia di Lecce
Risposta
In ordine al quesito posto, si ritiene di dover analizzare due elementi principali.
Qualora la porta posta sul retro del locale consente l’accesso ad un cortile condominiale, ancorché privato, dal quale poi è possibile accedere anche in abitazioni private, ma non direttamente dal locale in dette case, non deve necessariamente essere chiusa, ma può lasciare libera l’uscita sul cortile interno allo stabile.
In tal senso dispone l’ultimo capoverso dell’art. 1 del D. M. 564/92, ove è espressamente stabilito che “Le porte o altri ingressi devono consentire l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l’accesso ad abitazioni private”; per quanto detto la porta posta sul retro del locale non deve necessariamente essere chiusa, ma può restare aperta, consentendo l’uscita del personale direttamente nell’area condominiale.
Si deve, però, accertare che il cancello o il portone di entrata al citato cortile immetta direttamente sulla stessa strada dalla quale si accede al locale di somministrazione e non sianp, invece, in comunicazione con altra strada diversa.
In tal modo è fatto salvo il requisito della sorvegliabilità delle vie di accesso e di uscita; come previsto dallo stesso art. 1, primo capoverso.
Per contro, nell’ipotesi in cui dalla porta retrostante il locale si dovesse accedere direttamente in abitazione privata, oppure se dal predetto cortile si uscisse su una strada diversa da quella di accesso al locale, verrebbe a mancare il requisito della sorvegliabilità.
In quest’ultima ipotesi, per conseguenza, il Suap dovrà provvedere ad adottare ordinanza di sospensione dell’attività per consentire al titolare/gestore di uniformarsi alle prescrizioni violate, assegnando un termine non superiore a tre mesi.
Decorso tale periodo, qualora le criticità accertate non saranno state sanate, lo stesso Suap dovrà disporre, con provvedimento motivto, il divieto di prosecuzione dell’attività, revocando l’autorizzazione ovvero dichiarando inefficace la scia presentata.