Quesito Somministrazione in attività ricettive

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Domanda:

Buongiorno comandante, in un corso che avete tenuto, avevate trattato il tema delle attività ricettive con possibilità di somministrare ai non alloggiati in occasione di eventi. Non riesco però a trovare dei riferimenti

Grazie

C. G. – Consulente commerciale Meta di Sorrento (NA)

Risposta

La Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16, (legge di stabilità regionale 2014), all’art. 1, comma 50, aveva stabilito che “L’apertura, il trasferimento e le modifiche riguardanti l’esercizio di tutte le tipologie di strutture ricettive turistiche sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio …”, non dando alcuna indicazione in ordine all’attività di somministrazione connessa a quella ricettiva.

Successivamente, la Legge Regionale 8 agosto 2016, n. 22, (legge annuale di semplificazione 2016), al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi per le attività ricettive ha modifica il predetto articolo 1 ed ha introdotto, dopo il comma 50, il comma 50-bis ove ha stabilito che la Scia presentata per l’esercizio dell’attività ricettiva, con esclusione delle case ed appartamenti per vacanze, abilita gli operatori anche all’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per le persone alloggiate, per i  loro ospiti e per coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

Si evidenzia, infine, che la stessa Scia consente, altresì, di fornire agli ospiti giornali e riviste, materiale fotografico e di registrazione audiovisiva, nonché cartoline e francobolli.

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