I giudici della terza sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ ordinanza n. 2330 del 29 gennaio 2019 hanno ritenuto legittimo frazionare la richiesta dei danni al veicolo da quella relativa alle lesioni se i postumi non sono cicatrizzati,
LA VICENDA
Un automobilista coinvolto in un sinistro stradale pativa lesioni personali e danni al veicolo e per il ristoro delle lesioni, in quanto i danni riportati dal veicolo erano stati già risarciti, adiva il Giudice di pace di Castellamare di Stabia che dichiarava inammissibile la domanda. La decisone del giudice stabiese era stata maturata sulla considerazione dell’abusivo frazionamento del credito risarcitorio, in quanto all’automobilista era stata già liquidata la somma per i danni riportati al proprio veicolo. Poiché anche il Tribunale, al quale l’automobilista aveva proposto appello, aveva confermato la statuizione del giudice di prime cure, ricorreva per cassazione lamentando vari motivi.
LA DECISIONE
Gli Ermellini accolgono il ricorso limitatamente all’omessa decisione da parte del Tribunale con il quale si era contestata l’affermazione del giudice di prime cure, secondo cui il ricorrente sarebbe risultato già guarito dalle lesioni patite, quando adì le vie giudiziali per il risarcimento dei soli danni alle cose, conseguenti al sinistro di cui rimase vittima, cassando la sentenza e rinviandola al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso giudice. La Corte ritiene che la mancata guarigione a quella data, per contro, giustificherebbe la scelta di frazionare la pretesa risarcitoria. Precisa anche che le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo possono ritenersi proponibili separatamente, ma solo se l’attore risulti in ciò assistito da un oggettivo interesse al frazionamento, con la conseguenza che l’interesse investe non solo la domanda ma anche la scelta delle relative modalità di proposizione. Ergo la liquidazione del danno alla persona deve tenere conto della lesione dell’integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell’invalidità temporanea e di quella permanente, con la precisazione che quest’ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l’individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Deriva da quanto precede che non sarebbe giusto per il danneggiato non agire per i danni al veicolo, laddove nel frattempo non sia guarito, ed attendere la cicatrizzazione dei postumi per agire in un simultaneo processo; il danneggiato ha quindi interesse ad agire in giudizio per richiedere solo i danni a cose laddove non sia guarito ed, all’esito della guarigione, agire con separato processo per richiedere il danno da lesioni.