Domanda: Attività di NCC con veicolo Ape calessino classificato come L 5, trasporto persone. Il titolare ha tutti i requisiti professionali, chiedo se può esercitare l’attività con una Scia, atteso che nel comune di appartenenza non sono vigenti regolamenti specifici.
Risposta
La legge 21/92 disciplina l’attività di NCC, noleggio con conducente, e all’articolo 1, comma 2, lettera b) prevede che il servizio può essere svolta mediante l’uso di autovetture, motocarrozzette, velocipedi, natanti e veicoli a trazione animale. L’articolo 3, comma 11 bis del DL 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 148/2011, ha stabilito che: “In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”, liberalizzando di fatto il servizio di noleggio con conducente effettuato con motocarrozzette, natanti e veicoli a trazione animale.
Per quanto innanzi detto, nel caso in specie prospettato nel quesito si evidenzia che per esercitare il servizio di NCC il soggetto interessato, titolare di tutti i requisiti richiesti dalla citata legge 21/92, per svolgere il servizio con il calessino Ape car, veicolo classificato come L 5, non dovrà richiedere alcuna licenza di esercizio ne partecipare ad alcun bando, ma basterà presentare la Scia al Suap del Comune competente.