Domanda:
Comandante buongiorno vi chiedo di rispondere a questo mio quesito poiché mi sono confusa tra gli art.19 e 20 della 241/90.
In particolare l’articolo 19 che tratta di scia, prevede che può essere annullata anche ai sensi dell’art. 21-nonies(es. in caso di interdittiva antimafia); ma poi ho anchestudiato che la scia non essendo un provvedimento non può essere ne revocata ne annullata ma possono essere revocati o annullati solo i provvedimenti e non le autocertificazioni.
Quindi cosa si va ad annullare in caso di scia che non èun provvedimento? e nei termini dell’art. 21 nonies?
Vi ringrazio per la risposta che vorrete darmi
Agente I. A. della P. M. di B. (SA)
Risposta
Si premette che, al fine di fornire una esauriente risposta al quesito posto, è opportuno effettuare una breve disamina dei principali commi dell’art. 19 della legge 241/90 che disciplina l’istituto della Scia.
In particolare, il comma 3 dispone che l’amministrazione che riceve la scia ha sessanta giorni di tempo per effettuare le verifiche sulle dichiarazioni fatte, mentre tale termine, ai sensi del comma 6 bis, viene ridotto a trenta giorni nel caso di scia presentata in materia edilizia; il successivo comma 4 ha, altresì, stabilito che, decorsi i predetti termini, i provvedimenti di dichiarazione di inefficacia o irricevibilità della sciapotranno essere comunque adottati quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 21 nonies, che disciplinal’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi per ragioni di pubblico interesse.
Inoltre, il comma 6 ter, alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato n. 15 del 2011, ha definitivamentestabilito che la scia non è un provvedimento amministrativo tacito ne espresso, ma una mera autocertificazione.
Ricordiamo, infine, che la Scia ha efficacia immediata e, pertanto, l’attività potrà essere iniziata subito dopo l’invio della stessa presentazione in modalità telematica, ai sensi del comma 2.
Ciò posto, passiamo all’esame del problema presentato.
Nell’ipotesi che per l’avvio di una attività viene inoltrata la Scia al Suap, detto ufficio eseguirà i controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni fatte e, nel caso che venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti ei presupposti, il Suap dovrà dichiarare la scia inefficace e improduttiva di qualsiasi effetto, ordinando la cessazione dell’attività intrapresa.
Quindi, come si evince, non viene adottato alcun provvedimento di annullamento della Scia, bensì di annullamento degli effetti della Scia, dichiarandola inefficace e, come innanzi detto, improduttiva di qualsiasi effetto, procedendo con ordinanza a rimuovere ogni risultato già prodotto.
Nel caso, poi, in cui fossero decorsi i termini dei sessanta giorni, assegnati all’Ente interessato, qualora successivamente emergano motivi di pubblico interesse, l’Amministrazione interessata ha dodici mesi di tempo dalla presentazione della scia per adottare i provvedimenti del comma tre che, come gia detto, consistono del dichiarare inefficace la scia presentata e annullarne gli effetti e giammai annullare la scia stessa.
Atteso che ormai è acclarato che la Scia non è un provvedimento amministrativo, si coglie, infine, l’occasione per chiarire le modalità di tutela di un cittadino che voglia difendersi da eventuali effetti negativi prodotti nei suoi riguardi dalla presentazione di una scia.
L’interessato non potrà presentare opposizione al TAR per la tutela dei propri interessi perché, come detto innanzi, non potrà impugnare la Scia che è una mera autodichiarazione. Pertanto, ai sensi del comma 6 ter, il soggetto potrà sollecitare la pubblica amministrazione ad effettuare leverifiche di sua competenza e, in caso di inerzia, a tutela dei propri interessi, potrà avviare ricorso al TAR contro tale inerzia, come stabilito dal Codice del processo amministrativo, D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 31, commi 1, 2 e 3.



