DOMANDA: Buongiorno, vorrei sapere se il decreto fiscale ha cambiato qualcosa sulla riscossione, cioè sulle diverse possibilità oggi previste.
Grazie.
RISPOSTA
L’entrata in vigore del Decreto Legge 22/10/2016 n. 193 (G.U. 24/10/2016 n. 249), recante“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, non cambia le possibilità di riscossione delle sanzioni amministrative stradali, sebbene metta al cospetto degli Enti Locali, in prospettiva, un nuovo ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», destinato a sostituire Equitalia,ed a recitare la “parte del leone” nel sistema della riscossione coattiva.
In altri termini non è lecito attendersi, nemmeno dagli sviluppi della fase di approvazione della Legge di conversione del predetto DL, l’eliminazione del percorso di riscossione mediante le ingiunzioni fiscali*, mentre continua a restare dubbio che si possa procedere nelle forme del codice di procedura civile* così bypassando il sistema speciale di riscossione; permane, comunque la discrezionalità dell’Ente nell’optare, per l’una o per l’altra delle due diverse opzioni di riscossione previste dal nostro ordinamento, in base ad analisi “costi/benefici” che ciascuno compirà, mettendo a confronto, tempi, costi e percentuali di successo.
NOTE
- * Lettera gg quater del comma 2 dell’articolo 7 del DL 70/2011: “a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie: 1) sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare”. Lettera correlate del comma 2 dell’articolo 7 del DL 70/2011: “gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), il sindaco o il legale rappresentante della societa’ nomina uno o piu’ funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonche’ quelle gia’ attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneita’ allo svolgimento delle predette funzioni e’ accertata ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni; gg-septies) nel caso di affidamento ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l’apertura di uno o piu’ conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell’ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell’ente delle somme riscosse, al netto dell’aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente”.
- * Cass. civ. Sez. I, 06-11-2006, n. 23631: “l’Amministrazione non può ricorrere, in alternativa, ai normali mezzi di formazione dei titoli esecutivi, né ai normali mezzi riscossione. Ne deriva la fondatezza del secondo motivo – avendo erroneamente la sentenza impugnata ritenuto legittima la richiesta e l’emissione del decreto ingiuntivo nella materia de qua – con assorbimento dei successivi”.