QUESITOA norma degli ultimi due periodi dell’articolo 44 comma 2 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. con Legge 24 novembre 2003, n. 326): “A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata”.
L’aliquota contributiva è oggi fissata alla soglia del 22% per soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (cfr.: comma 491, articolo 1 L.147/2013: “All’articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al 21 per cento per l’anno 2014, al 22 per cento per l’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l’anno 2014, al 23,5 per cento per l’anno 2015»”).
Tanto premesso, la domanda è la seguente: l’aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, nei termini descritti sopra, va calcolata sul compenso lordo (inclusivo della ritenuta d’acconto del 20%) o va calcolata sulla somma effettivamente liquidabile al collaboratore occasionale, quindi depurata della ritenuta d’acconto?
RISPOSTA
Il contributo previdenziale va calcolato sulla base imponibile assoggetta a ritenuta, quindi importo lordo prima dell’applicazione della Ritenuta Fiscale (se dovuta).
La disciplina previdenziale – Ai fini previdenziali, in base all’articolo 44 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, a decorrere dal 1 gennaio 2004, i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, se il reddito annuo derivante da detta attività è superiore a 5.000 euro (considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali), sono obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata INPS e al versamento di contributi solamente sulla quota di reddito eccedente i cinquemila euro. L’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata nasce nel momento e nell’anno in cui il lavoratore supera il predetto limite di compensi, pertanto, i lavoratori autonomi occasionali con compensi fino a 5.000 euro nell’anno solare non sono obbligati né all’iscrizione alla Gestione Separata né al versamento di contributi previdenziali. Per i soggetti che superano la soglia di esenzione, l’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura. I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai committenti occasionali il superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione, a meno che non si tratti di collaboratori o soggetti assimilati già iscritti.
Se, sommando il totale delle somme già percepite per altri incarichi (lavoro autonomo e/o vendita a domicilio), alla somma oggetto della prestazione per la quale si sta compilando la notula, si superano i 5.000,00 Euro si deve applicare, per la parte eccedente i 5.000,00 Euro.
Il contributo INPS nella misura di : 1/3 a carico del collaboratore; 2/3 sono a carico dell’Amministrazione.
CARLO ABAGNALE

P.A.sSiamo
ESEMPIO PRATICO
ELEMENTI:
- Importo prestazione 3.550,00;
- Altre Prestazioni precedenti lavori occasionali nell’anno 2.000,00;
- Ritenuta d’acconto 20%
- Lavoratore con Altra Posizione INPS aliquota rif: 22%;
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Ricevuta occasionale n. 0001 del 16/07/2014 |
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Compenso escluso da I.V.A. per mancanza del presupposto soggettivo ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72, in quanto prestazione di lavoro autonomo occasionale |
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Si dichiara di aver svolto nell’anno solare prestazioni di lavoro occasionale presso altri committenti per € 2.000,00 |
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Riepilogo INPS – Base imponibile INPS: 550,00 (3550,00+2.000,00=5.550,00 – franchigia 5.000,00= 550,00)
Elaborazione: Rag. Carlo Abagnale |
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