Domanda: Buongiorno comandante, come solito approfitto della sua gentilezza per porre il seguente quesito.
Il comune ha fatto notificare la sospensione attività sia di esercizio di vicinato che di pubblico esercizio i quali, dopo aver fatto un concordato per il pagamento di un tributo locale la tassa dei rifiuti, non hanno pagato più nulla.
Sono stato chiamato e ho detto che trascorsi i trenta giorni devono fare partire la cessazione di attività laddove non pagassero il dovuto e solo dopo si potrà intervenire.
In fase di sospensione noi non possiamo fare nulla. La sospensione era scattata ai sensi dell’art. 15 D. L. 34/2019; mi date conferma della procedura? Grazie.
- D. V. Uff. Polizia Locale S. G. C.
Risposta
In ordine al problema posto, preliminarmente si ritiene opportuno precisare che il D. L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26 della G.U. 29/06/2019, n. 151), è intervenuto in riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, province, città metropolitane e comuni, non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale.
Con l’art. 15, al fine di estendere la definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali è stata data a tali enti la possibilità di stabilire l’esclusione dalle sanzioni relative alle predette entrate, nonchè la possibilità di rateizzare il pagamento degli importi dovuti, a seguito di presentazione di istanza da parte del debitore, comunicando l’importo totale delle somme dovute, quello delle singole rate e la loro scadenza.
Inoltre, l’art. 15 ter ha stabilito che i medesimi enti, con regolamento, possono disporre che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio di esercizi commerciali e attività produttive siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte degli operatori commerciali.
Come si evince dal quesito posto, il Comune si è avvalso di detta opportunità ed ha emesso provvedimento di sospensione dell’attività degli esercizi indicati, per il mancato pagamento delle somme concordate ai sensi della normativa citata.
Fatta questa debita premessa, tornando al quesito in ordine alla procedura da seguire, è opportuno, in primo luogo, accertare se l’operatore commerciale ha aderito alla “comunicazione” (e non ordinanza!!!) inviatagli oppure se ha continuato la sua attività incurante della “nota”.
Poiché, come è stato precisato allo scrivente, non è stata emessa a carico dell’operatore commerciale alcuna ordinanza di sospensione dell’attività, gli Agenti operanti, ai quali è stato notificata copia della comunicazione, non potranno procedere ad una esecuzione forzata con chiusura dell’esercizio al fine di sospendere l’attività.
Gli Agenti, però, constatata la continuazione dell’attività esercitata in contrasto con il Regolamento adottato dal Comune per il contrasto all’evasione dei tributi locali, richiamato nella citata comunicazione, possono sanzionare il commerciante con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con pmr di € 50,00 ai sensi dell’art. 7-bis del TUELL – D. Lgs. 267/2000, contestando la violazione del citato regolamento comunale.
Contestualmente, dovrà essere data comunicazione al Dirigente del Suap per l’adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.



