Gentile Comandante Pezzullo vi chiedo di fornirci un chiarimento sulla seguente questione: nel caso in cui verbalizziamo un commerciante per occupazione suolo pubblico per violazione dell’art. 20 del codice della strada possiamo indicare nella voce sanzione accessoria l’applicazione della chiusura ai sensi della legge 94/2009 o questa sanzione è di competenza del Suap?
Nell’attesa della risposta, porgiamo distinti saluti.
Agenti del Comando di P. M. comune di C. (NA)
Risposta
Si premette che l’occupazione di suolo pubblico nel centro abitato è soggetta alla autorizzazione del comune, mentre fuori dal centro abitato è soggetta al permesso da parte dell’ente proprietario della strada.
Per le strade urbane e locali (tipo e) ed f) di cui all’art. 2 del codice della strada) l’occupazione della carreggiata potrà essere autorizzata solo a condizione che sia previsto un itinerario alternativo per il traffico.
In particolare, ai sensi del comma 3 del citato art. 20, l’occupazione del marciapiedi può essere consentita a condizione che sia occupato al massimo la metà della larghezza, in adiacenza ai fabbricati e purchè resti libero uno spazio per la circolazione dei pedoni larga almeno 2 metri.
Il successivo comma 4 stabilisce che coloro che violano dette disposizioni sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 173,00 a € 694,00 con pmr di € 173,00.
Ricordiamo, inoltre, che il comma 5 dispone che la violazione del comma 3 comporta anche l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell’ obbligo, per l’autore della violazione, della rimozione delle opere abusive a proprie spese, ai sensi dell’art. 211.
Di conseguenza, il comando dal quale dipende l’agente accertatore, dovrà provvedere a trasmettere copia del verbale al Prefetto, competente per territorio, per l’adozione di una ordinanza che disponga la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e rimozione di tutte le opere che hanno determinato l’occupazione abusiva del suolo pubblico, ai sensi del citato art. 211, comma 3.
Ciò detto, passando all’esame del quesito possiamo confermare che la sanzione accessoria conseguente alla violazione dell’art. 20 del codice della strada è solo quella prevista dal citato art. 211.
Vi è ancora da evidenziare che per l’occupazione del suolo pubblico senza titolo per motivi di commercio, la legge 94/2009, art. 3, comma 16, stabilisce che il Suap del Comune interessato deve adottare anche la sanzione accessoria, ma per violazioni in materia di commercio, della sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a cinque giorni, senza necessità di alcuna diffida.
Pertanto, altra copia del verbale in argomento, dovrà essere inviata anche al Suap per l’emissione di questa ulteriore sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio commerciale.
Ed infine ricordiamo, ancora, che anche la legge 77/97, all’art. 6 “Uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico”, stabilisce che per l’occupazione suolo pubblico in violazione di leggi in materia e del regolamento comunale, da parte di operatori in sede fissa o su aree pubbliche con banchi e merci, nonché per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con tavoli e sedie, l’autorità che ha rilasciato il titolo alla vendita, in questo caso il responsabile Suap dispone, previa diffida, la sospensione della attività per un periodo non superire a tre giorni.
In questa ipotesi evidenziamo che la sanzione accessoria non stabilisce alcun periodo minimo, ma solo un massimo di 3 giorni, per cui potrebbe anche essere applicata la chiusura di poche ore o mezza giornata.
Inoltre, la misura interdittiva non è immediata ma trova applicazione solo dopo una diffida con provvedimento del Suap; solo a seguito di ulteriore violazione accertata si potrà adottare la chiusura dell’esercizio fino ad un massimo di tre gg.-
In conclusione, il dirigente del Suap potrà applicare la legge 77/97 con al massimo tre giorni di chiusura, previa diffida e non immediata, oppure la legge 94/2009 con una chiusura nel minimo di cinque giorni.
Da quanto detto emerge che l’agente accertatore nel verbale deve solo indicare che per la violazione dell’art. 20 del codice della strada è prevista la sanzione accessoria stabilita dall’art. 211; mentre in tema di commercio il dirigente del Suap, notiziato per la predetta violazione, avrà la competenza ad adottare la sanzione accessoria che riterrà opportuna e necessaria.



