Quesito: Occupazione abusiva spazi in area destinata a fiera comunale – Sanzioni

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
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quesito: Occupazione abusiva spazi in area destinata a fiera comunale – Sanzioni

Gentilissimo Comandante, sono un vigile della provincia di Potenza, le debbo formulare un quesito. In un comune dove si svolge una fiera straordinaria con assegnazione di posteggi con relativa determina dirigenziale, in assenza di regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche e nessuna ordinanza emessa che regolamenti il commercio itinerante. Se alcuni commercianti, ed in particolare extracomunitari, occupano abusivamente spazi non adibiti alla vendita, ovvero privi di posteggi, quali sono le violazioni che vanno contestate con le relative sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie e quali atti vanno compilati? La ringrazio anticipatamente per la Sua collaborazione, cordialità.

Agente P. A. Servizio di P.M.    

Risposta:

 

Premettiamo che l’assenza di specifica regolamentazione in materia di commercio su aree pubbliche su posteggio o in forma itinerante, non pregiudica l’applicazione delle sanzioni stabilite dalla normativa.  

Nel vostro caso specifico, qualora la Regione Basilicata non abbia provveduto a dotarsi di una propria legge regionale, occorre applicare le sanzioni previste dall’art. 29 del D. Lgs. 114/98.

In particolare, ricordiamo che il commercio su aree pubbliche può essere esercitato, ai sensi dell’art. 28 del predetto decreto, in due modalità:

– tipo A) su posteggi dati in concessione per 10 anni ed autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività, rilasciata dall’ente nel cui territorio trovasi il posteggio;

– tipo B) in forma itinerante, previa presentazione della SCIA ovvero autorizzazione rilasciata dal Comune nel quale si intende avviare l’attività.

Se gli operatori che intervengono nella fiera sono sprovvisti di qualsiasi titolo, anche per la vendita in forma itinerante, si applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie con il sequestro (finalizzato alla confisca) dei prodotti posti in vendita e relative attrezzature, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 114/98.

Mentre, per il caso prospettato nel quesito, qualora gli operatori sono in possesso del titolo per operare solo in forma itinerante, ma non dell’assegnazione del posteggio nella fiera, e depositano al suolo la propria merce, ovvero installano banchi per l’esposizione, si dovrà procedere a sanzionare gli stessi per attività svolta in assenza di autorizzazione, con sanzione amministrativa pecuniaria di € 5164,00 (qualora la Regione Basilicata non abbia legiferato per una sanzione amministrativa pecuniaria diversa) nonché la sanzione accessoria del sequestro della merce e attrezzature, finalizzato alla confisca, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 114/98.

In pratica, l’operatore che esercita l’attività su posteggio, se non è in possesso della specifica autorizzazione richiesta, risponde per esercizio dell’attività in assenza di autorizzazione, con l’adozione delle medesime sanzioni.

In tal senso si è espresso anche il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 20439 del 6 febbraio 2014, nel dare risposta ad un quesito analogo posto da un Comando di Polizia, che allego alla presente risposta

   C. te Michele Pezzullo


Presidente P.A.sSiamo

 

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