Quesito: localizzazione del personale di Polizia Municipale con palmari.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Quesito:

Buongiorno, volevo sapere se è lecito che il Comando localizzi la nostra posizione sul territorio, con palmari e videocamere a bordo dei veicoli.

 

Risposta:

Premetto che non entro nel merito di scelte direzionali e che quanto di seguito è la mera trasposizioni di un caso trattato dal Garanteprivacy, per situazioni simili a quelle emergenti dal quesito. Peraltro, il quesito è molto succinto e non ci fa capire bene se le situazioni che lo hanno generato sono comparabili con il caso trattato dal Garanteprivacy, per la fattispecie di cui riferirò.

Con il provv. n. 2 dell’8 gennaio 2015 (doc. web n. 3723437), il Garanteprivacy ha trattato il seguente caso: “Polizia locale: sistemi di videosorveglianza all’interno delle auto e localizzazione dei palmari posti in dotazione ai dipendenti – 8 gennaio 2015”. Pare che un sindacato avesse “lamentato che all’interno delle autovetture poste in dotazione alla polizia locale sarebbe stato installato un sistema di videosorveglianza “già in uso da due mesi” sebbene non fosse “stato ancora approvato un regolamento” né alcun accordo con le rappresentanze dei lavoratori. Le telecamere, fornite di “due obiettivi che riprendono rispettivamente in orario diurno e notturno”, sarebbero state “posizionate sul lato passeggero anteriore [in modo da riprendere] la parte anteriore del veicolo [nonché] la carreggiata ma anche il marciapiedi ai lati della stessa”. Inoltre pare che ci fosse un “sistema di localizzazione dei palmari forniti in dotazione ai dipendenti, in relazione alla dichiarata finalità di “garantire la sicurezza degli agenti in servizio, nonché per una migliore gestione delle risorse”.

Il Garanteprivacy ha ritenuto che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso il sistema di localizzazione dei palmari posti in dotazione dei dipendenti non risultava lecito, in relazione agli artt. 3, 11, comma 1, lett. a) e d), 114 nonché 37 del Codice, e ne ha disposto, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, il divieto fino all’adozione delle misure necessarie a conformare il trattamento medesimo alla disciplina in materia di protezione dei dati personali ed in materia di controllo a distanza dei dipendenti.

Insomma non c’è sempre un divieto assoluto, c’è necessità di sviluppare procedure particolari (procedure di garanzia previste dall’art. 4, comma 2, l. 300/1970 e notifica al garante), in mancanza delle quali va dichiarato che i trattamenti effettuati a mezzo dei sistemi di videosorveglianza e localizzazione dei palmari posti in dotazione ai dipendenti, sono illeciti.

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