Quesito: l’attività di Bed & Breakfast all’interno di condomini.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Domanda:l’attività di Bed & Breakfast può svolgersi all’ interno di  un condominio dove l’ingesso  avviene da una scala in comune ?

Risposta: Premesso che gli adempimenti per l’apertura di un B&B nel nostro Paese sono regolati dalle norme regionali e dai regolamenti specifici comunali, nel rispetto della l. n. 135/2001 (“Riforma della legislazione nazionale del turismo”). In tutte le regioni comunque, per l’inizio dell’attività va presentata una SCIA al SUAP del comune dove è ubicato l’immobile. L’attività  può avere anche carattere di stagionalità e  alla domanda vanno allegati i documenti che variano da regione a regione (planimetria dell’abitazione, contratto di proprietà ed affitto, polizza di assicurazione, ecc.). La gestione avviene conformemente agli obblighi di Pubblica sicurezza con comunicazione all’Autorità di P.S. delle persone alloggiate ai sensi dell’articolo 109 del TULPS.
L’attività , per la sua discontinuità, può essere svolta anche senza il requisito dell’imprenditorialità, ovvero senza alcuna partita iva, pertanto, nell’erogazione delle prestazioni il titolare è esonerato dall’iscrizione al registro delle imprese presso la locale camera di commercio, Tali procedure semplificate trovano analogo riconoscimento anche sotto il profilo tributario.  circa la  possibilità di  poter svolgere l’attività all’interno di strutture condominiali, se ne è occupata la corte costituzionale con sentenza n 368/2008 che  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo). La legge regionale   aveva previsto l’autorizzazione condominiale per l’espletamento dell’attività di B&B. La corte costituzionale la ritenuta in contrasto con l’articolo 117 secondo comma  lett, l),  in quanto incidente  direttamente sul rapporto civilistico tra condomini e condominio. Essa, infatti, pur inserita in un contesto di norme dettate a presidio di finalità turistiche, era destinata a regolamentare l’interesse, tipicamente privatistico, del decoro e della quiete nel condominio.
Ciò non toglie la possibilità che   norme civilistiche possano prevedere il divieto di poter esercitare l’attività all’interno di condomini, ma l’assemblea dei condomini non ha altri poteri rispetto a quelli fissati tassativamente dal codice e non può porre limitazioni alla sfera di proprietà dei singoli condomini, a meno che le predette limitazioni non siano specificatamente accettate o nei singoli atti d’acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio. ne consegue che la legge non può mai prevedere il divieto dell’attività subordinata all’assenso del condominio, ma ciònon toglie che eventuali diritti civili compromessi con l’inizio di una attività iniziata in dispregio di accordi civilistici possa essere sottoposta al vaglio della Magistratura Civile
leggi regionali:
Abruzzo n.78/2000; Basilicata n. 8/2008;Calabria n.2/2003;Campania n.5/2001;E. Romagna n.1672004 Dgr. 2149/2004; Friuli V.G n. 2/2002; Lazio n. 13/2007 -16/2008; Liguria n. 2/2008 -3/2007; Lombardia: 15/2010;  Marche n.9/2006; Molise n-13/2002; Piemonte n.20/2000; Puglia n.17/2001; Sardegna n. 27/1998; Sicilia n.32/2000; Toscana n.42/2000; Umbria n.18/2006; Valle d’Aosta n. 11/1996; Veneto n. 33/2002; Prov Autonoma Bolzano12/95 Dpp 32/96; Provincia di Trento  7/02 Dpp 28-149/leg. del 2003
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