Quesito: La vendita itinerante di prodotti ortofrutticoli ed ittici.

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Domanda: Quesito:La vendita itinerante di prodotti ortofrutticoli ed ittici è vietata salvo comunicazione al Prefetto? Codice ateco 47.81.01
Confermate?

Risposta: Preliminarmente chiariamo che il Commercio al dettaglio viene esercitato sia in area privata che in area pubblica; quindi sia nei locali commerciali che in forma itinerante o su posteggio.
Detto ciò, passiamo al quesito posto.
l’allegato 1 del DPCM 10 aprile consente il commercio di tutti i prodotti alimentari, bevande ecc. individuate nel codice ateco 47.2-
Peraltro, bisogna anche rilevare che nel DPCM 10 aprile è consentita la vendita di prodotti alimentari nei mercati sulle aree pubbliche e non è vietata tale attività in forma itinerante.
Infine, la Regione Campania ha vietato l’esercizio delle attività nei mercati, compreso la vendita di prodotti alimentari , ma non ha mai vietato con alcun provvedimento la vendita in forma itinerante di detto prodotti alimentari.
Tutto ciò evidenziato, rispondendo al quesito posto, non possiamo che concludere che l’attività dei prodotti ortofrutticoli ed ittici
è legittimamente consentita, sempre nel rispetto delle norme igieniche, con l’uso dei DIP, e le distanze tra le persone.

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