quesito: la somministrazione di alimenti nelle locazioni brevi e nelle case vacanza

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

 

DOMANDA

buongiorno ,

le scrivo per chiederle se in un appartamento in locazione breve è possibile la presenza in credenza di cibo. Chiaramente è noto che è proibito dalla legge fare una colazione o somministrare cibo. Ma molta gente considera che avere qualche brioche confezionata , thè , acqua in frigo , sale e pepe, non significa somministrare del cibo. Ho cercato per mare monti ed effettivamente è spiegato nelle normative di non poter fornire servizi alla persona e non è consentito somministrare colazione e cibo. Ma resta il dubbio se lasciare qualche prodotto confezionato in una locazione sia un infrazione o meno. e se si, sa indicare con esattezza articolo, comma ecc? perchè forse sono poco scaltro a leggere ed interpretare ma alla fine non ho trovato niente di chiaro.

RISPOSTA l

e  locazioni brevi sono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. Il nostro ordinamento già da tempo individua i contratti di durata inferiore a 30 giorni complessivi nell’anno solare, per i quali non sussiste obbligo di registrazione in termine fisso, bensì solo in caso d’uso si tratta delle “locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno”.

Lo stesso riferimento alla durata è contenuto nella norma istitutiva della “cedolare secca sugli affitti” (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23), e da ultimo, l’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (cd. “manovra correttiva”) ha fornito una definizione precisando che si intendono per locazioni brevi “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”. Il recente intervento normativo reca una novità non nell’individuare il termine di 30 giorni, bensì nel ricondurre alla locazione anche i contratti che prevedono la fornitura di servizi accessori.

Con la circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017 art. 1) , l’agenzia delle Entrate ha precisato che la locazione breve può prevedere i servizi “strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo” e che, oltre alla fornitura di biancheria e alla pulizia dei locali, espressamente indicati dall’art. 4 D.L. n. 50/2017, si considerano tali anche altri servizi che corredano la messa a disposizione dell’immobile come, ad esempio, la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata, i quali, seppure non contemplati dall’art. 4, risultano strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile, tanto che ne costituiscono un elemento caratterizzante che incide sull’ammontare del canone o del corrispettivo. Sono invece esclusi quei servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell’immobile quali, ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti, essendo in tal caso richiesto un livello seppur minimo di organizzazione, non compatibile con il semplice contratto di locazione, come nel caso della attività di bed and breakfast occasionale.

Per quanto precisato nella circolare del 2017 dell’Agenzia dell’Entrata negli appartamenti in locazione breve sono esclusi servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell’immobile quali, ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti.

Tuttavia si ritiene che non rappresenta vendita di alimenti far trovare al locatario un alimento confezionato nell’appartamento, come forma di cortesia o di accoglienza, e quindi in questo caso non si incorre in nessuna violazione.

Diverso è, se nel periodo di locazione si forniscono alimenti, su richiesta del locatario, e lo stesso corrisponde  una somma di denaro, in questa caso siamo di fronte ad un’ attività di vendita al dettaglio di alimenti, ed anche se effettuata ad una cerchia ristretta di persone, deve essere presentata al SUAP comunale SCIA per svolgere l’ attività di vendita al dettaglio di generi alimentari.

L’esercizio di tale attività , non essendo stato indicato nel quesito la regione di appartenenza, è disciplinato dal D.Lgs 114/98, (la cui inosservanza è sanzionata dall’art. 22 del D.Lgs 114/98 con una sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 15.000,00), fermo restando eventuali altri obblighi nel caso di commercializzazione di prodotti alimentari ai sensi dell’art

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1 commento

  1. Buongiorno ottima delucidazione.
    Per la regione veneto a chi mi dovrei rivolgere per essere sicuro di poter lasciare qualcosa in appartamento senza avere il pensiero di commettere infrazioni?
    grazie mille
    Simone
    Verona

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